Tratto da: lentepubblica.it

Il parere Mit 3 giugno 2024, n. 2597 conferma quanto già indicato dalla giurisprudenza, tornando a sottolineare l’illegittimità di una selezione degli operatori su base cronologica, tale modo di operare è all’evidenza semplicemente assurdo e contrario ad ogni logica.
Non è un sistema lasciato alla causalità. Il sorteggio ha il pregio di prendere in considerazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e lascia alla casualità la selezione di alcuni tra i tanti.
La scelta degli operatori fondata sulla maggiore velocità nel presentare la manifestazione di interesse semplicemente chiude illegittimamente il mercato anche a partecipanti che col sorteggio avrebbero una certa chance, per una ragione del tutto priva di senso, la misurazione del tempo impiegato a presentare una domanda: tempo che non può non mettere a parità di condizioni sia chi invii la manifestazione di interesse nel primo millesimo di secondo del tempo disponibile, sia chi la presenti nell’ultimo millesimo utile. Non è certo il “ritardo” nella presentazione della domanda una ragione logica, utile e plausibile per non permettere all’operatore di andare alla fase successiva della scelta.
Per altro, il sorteggio non è affatto vietato dal codice: è espressamente ammesso, nel rispetto delle condizioni indicate dalla norma, cioè la presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
Il criterio cronologico semplicemente rivela la poca volontà o capacità da parte degli operatori della stazione appaltante di profondersi nelle motivazioni tecniche da evidenziare sia per una scelta discrezionale degli operatori da invitare alle negoziate, sia per la decisione di eventualmente ricorrere al sorteggio.

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