Tratto da: Sentenzeappalti.it
Consiglio di Stato, sez. V, 07.06.2024 n. 5096
Il Tribunale adito ha accolto la censura, richiamando l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 giugno 2020, pronunciata nella causa C – 618 del 2019, che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto all’ACI del servizio su cui si controverte ‘stante il preminente interesse generale alla concorrenza sotteso alle norme sull’evidenza pubblica che si traducono in vincoli alla capacità negoziale delle amministrazioni, con le quali si perseguono – da un lato – interessi di queste ultime, quali “qualità delle prestazioni” e rispetto “dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” e – dall’altro – interessi degli operatori economici, quali “principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità’.
Il T.A.R. ha condiviso gli esiti argomentativi illustrati da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 4247 del 2021, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui si procede, anche in relazione al riconoscimento del risarcimento del pregiudizio per perdita di chance subito dalla società ricorrente, la quale, stante la violazione delle regole della concorrenza e della procedura di evidenza pubblica, non ha potuto concorrere all’affidamento del servizio.
Questa Sezione ribadisce i principi già espressi dalla richiamata giurisprudenza nazionale e unionale, evidenziando che la convenzione impugnata tra la Regione Umbria e l’Automobile Club d’Italia in materia di tasse automobilistiche regionali, non può essere qualificata come un accordo paritetico di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la prestazione di servizi, che in quanto tale, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE (recepito dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016), non sarebbe soggetto all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica.
Il Collegio, infatti, ritiene che l’appello della Regione Umbria vada respinto alla luce dell’indirizzo, richiamato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, e pienamente applicabile alla fattispecie in esame, affermato dalla sentenza di questa Sezione n. 4247 del 2021 e confermato dalla sentenza n. 2201 del 2022, rese in analoghe vicende.
E’ stato condivisibilmente evidenziato che, affinchè si abbia una effettiva cooperazione tra pubbliche amministrazioni, sono necessarie la previa definizione delle reciproche esigenze, l’individuazione di soluzioni concordate e la suddivisione di compiti e di responsabilità tra le stesse, così che le attività in sinergia convergano nella realizzazione di un obiettivo comune, nella vicenda in esame non riscontrabile.
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