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Corte di Cassazione: notifiche agli eredi

Ordinanza del 13/05/2024 n. 12964 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5

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TESTO

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione eredi

Massima:

E’ valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente all’erede e non all’ultimo domicilio del de cuius. Nella fattispecie, veniva impugnata un’intimazione di pagamento, relativa ad una cartella esattoriale facente capo al de cuius notificata, personalmente al ricorrente e non, invece, all’ultimo domicilio del defunto. Infatti, in caso di decesso di un contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, ai sensi dell’ articolo 65, DPR n. 600 /19763, è comunque valida la notifica dell’atto impositivo effettuata direttamente ad uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell’Ufficio, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita direttamente nei confronti di un erede.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

Svolgimento del processo

  1. Il contribuente A.A., quale erede di B.B., ha impugnato una intimazione di pagamento notificata in data 24 marzo 2006, relativa a debiti tributari erariali (IRPEF e IRAP) del periodo di imposta 1998 facenti capo de cuius, intimazione relativa a cartella di pagamento notificata in data 8 maggio 2003. Come risulta dalla sentenza impugnata, la cartella sottesa era stata notificata al contribuente personalmente e non, invece, all’ultimo domicilio del de cuius (“notificata personalmente a quest’ultimo, senza il regolare espletamento delle formalità prescritte per la notifica degli atti nell’ultimo domicilio del de cuius”).
  2. La CTP di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notificazione della cartella di pagamento sottesa, in quanto effettuata al contribuente (“nelle mani del figlio”).
  3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui ancora rileva – che le notificazioni sia dell’intimazione di pagamento, sia della cartella esattoriale sottesa, sono nulle per violazione dell’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , per essere atti intestati al de cuius e non agli eredi, atti notificati tre anni dopo la morte del de cuius, avvenuta in data 7 febbraio 2000. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio abbia avuto conoscenza del decesso per effetto della denuncia di successione in data 7 agosto 2000 “con regolare indicazione dei dati anagrafici dei tre eredi del” de cuius. Nel qual caso – ha proseguito il giudice di appello – essendo l’Ufficio venuto a conoscenza del decesso del de cuius, la notificazione si sarebbe dovuta effettuare collettivamente e impersonalmente agli eredi. Ha, inoltre, rilevato il giudice di appello che il ruolo era stato emesso a carico di un soggetto defunto, laddove l’iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire a carico di tutti gli eredi.
  4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso il contribuente e il concessionario della riscossione.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità dell’intimazione di pagamento e della cartella sottesa, in quanto effettuate nei confronti dell’erede personalmente senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 65 d.P.R. ult. cit. Osserva parte ricorrente che la notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del de cuius presuppone l’omessa comunicazione al trentesimo giorno prima della notificazione.

– di generalità e domicilio degli eredi da parte degli eredi a termini dell’ art. 65, secondo comma , d.P.R. n. 600/1973 , laddove in presenza di tale comunicazione la notificazione va effettuata nominativamente agli eredi, essendo in tal caso l’Ufficio dispensato dalle opportune ricerche, conoscenza per l’Ufficio derivante – come risulta dalla sentenza impugnata – dalla denuncia di successione. Deduce il ricorrente che la notificazione all’erede presso il suo domicilio possa, in ogni caso, essere effettuata anche in assenza della comunicazione di cui all’ art. 65, secondo comma , d.P.R. n. 600/1973 .

  1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 12 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere ad emettere nuovi ruoli a carico degli eredi del de cuius. Osserva parte ricorrente che l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 , avente ad oggetto la formazione del ruolo, prevede che il ruolo vada intestato al contribuente anche dopo il suo decesso.
  2. Con il terzo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 4, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. , per avere il giudice di appello ritenuto nulle le notifiche effettuate dall’Ufficio, laddove tali nullità si sarebbero dovute ritenere sanate dalla proposizione del ricorso.
  3. Il primo motivo è fondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 , la circostanza che la notifica dell’atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (Cass., Sez. V, 1° giugno 2023, n. 15544 ).
  4. Pertanto, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all’erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell’Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all’erede. Ciò in quanto la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all’Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione.
  5. Non si condivide, pertanto, il precedente orientamento di questa Corte, che – sotto pena di nullità insanabile – prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l’evento fosse stato noto all’Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione dall’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell’ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombente (Cass., Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13760 ).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio applicabile in tema. È assorbito l’esame del terzo motivo.

  1. Il secondo motivo è fondato, posto che – mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi (con le due diverse modalità descritte in relazione al superiore motivo), la formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso (Cass., Sez. V, 13 dicembre 2023, n. 34864 Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 2705 Cass., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 14570 Cass., Sez. VI, 17 luglio 2019, n. 19226 Cass., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 31037 Cass., Sez. V, 8 aprile 2016, n. 6856 Cass., Sez. V, 19 febbraio 2014, n. 2024 Cass., Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 228 ).
  2. La sentenza va pertanto, cassata, con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2204.

 

 

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