SENTENZA DEL 03/04/2024 N. 291/10 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ EMILIA-ROMAGNA
Compensazione di un credito tributario inesistente
Un credito tributario è inesistente qualora sia del tutto mancante il presupposto costitutivo del medesimo (Cassazione, Sentenza del 11/12/2023 n. 34419). In base a tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha respinto l’appello del contribuente. Nel caso di specie, secondo l’ente impositore, una società di trasporti conto terzi aveva indebitamente compensato accise sul gasolio con crediti erariali, avendo compilato non correttamente il Quadro B delle dichiarazioni trimestrali dei consumi di gasolio.
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