Tratto da: leautonomie.it

      Il Tar della Valle d’Aosta, sezione unica, nella recente sentenza 8 maggio 2024, n. 22, ha ribadito che la possibilità di “stabilizzare” il personale a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legge n. 75/2023, convertito in legge 112/2023:

– non prevede alcuna deroga al reclutamento tramite concorso, bensì soltanto la possibilità di riservare una quota, non eccedente la metà, dei posti a concorso in favore del personale interno in possesso dei requisiti prescritti;

– in senso contrario non depone il parere del Ministero della Pubblica Amministrazione protocollo 63059 del 23 ottobre 2023; il quale, infatti, nel ribadire che la riserva opera “nell’ambito dei meccanismi concorsuali”, ha precisato soltanto che detta facoltà può essere esercitata tramite “procedure concorsuali diverse” purché “bandite contestualmente”;

– quando c’è un unico posto messo a concorso, non può esserci alcuna riserva a beneficio del personale interno; tale conclusione è imposta dal tenore letterale della norma, che circoscrive la quota di riserva in misura “non superiore al 50 per cento”.

   In merito, l’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legge n.75/2023, convertito in legge 112/2023 prevede che:” «I Comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

    Pertanto, l’articolo 28, comma 1-bis, della legge n. 112 del 2023 dispone, relativamente alla riserva di posti del 50 per cento in favore del personale in possesso dei prescritti requisiti, che I’applicazione stessa avvenga “nei limiti dei posti disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il piano dei fabbisogni”.

     In generale, la previsione di meccanismi di riserva nei concorsi pubblici in favore del personale già dipendente è posta a salvaguardia della finalità di verticalizzazione, rientrando, le progressioni di carriera, tra gli strumenti premiali del merito e delle professionalità. Nel perseguimento di tale finalità, dunque, l’attribuzione dei posti riservati al personale interno è deputata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

   A fronte degli interessi del personale interno e dei candidati esterni, l’attribuzione di una quota di riserva più ampia finisce per vanificare i principi che regolano il concorso, il quale, pur aperto a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, finirebbe per perdere le caratteristiche di pubblicità e frustrare l’esigenza di un adeguato accesso dall’esterno al fine di evitare che, nel bilanciamento degli interessi del personale interno e dei candidati esterni, l’attribuzione di una quota di riserva più ampia finisca per vanificare i principi che regolano il concorso, il quale, pur aperto a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, finirebbe per perdere le caratteristiche di pubblicità e frustrare l’esigenza di un adeguato accesso dall’esterno.

Nessun tag inserito.

Torna in alto