1. Premessa.
Il Consiglio di Stato, sezione III, con la recente sentenza n. 4166 del 9 maggio 2024, ha fornito importanti chiarimenti sulla mobilità volontaria nella pubblica amministrazione in rapporto all’indizione di nuovi concorsi pubblici e allo scorrimento di graduatorie esistenti.
In questo recente pronunciamento del giudice amministrativo i medesimi giudici hanno fornito chiarimenti significativi riguardo alle procedure di approvvigionamento del personale nella pubblica amministrazione. La predetta sentenza si inserisce in un contesto di continuo dibattito sulla gestione delle risorse umane, evidenziando la priorità di certi meccanismi di scelta nelle assunzioni di nuovi dipendenti rispetto ad altri.
Questo nuovo indirizzo giuridico potrebbe avere un impatto rilevante sulle future strategie di assunzione e mobilità del personale pubblico.
2. Mobilità volontaria e concorsi pubblici: chiarimenti dal Consiglio di Stato
Palazzo Spada ha sottolineato l’importanza della procedura della mobilità volontaria, come strumento fondamentale per l’acquisizione di personale nelle nostre amministrazioni. Secondo quanto stabilito, prima di avviare un nuovo concorso o una selezione, gli enti devono considerare la possibilità di ricorrere in maniera prioritaria a questo istituto rispetto alle sue alternative.
Si sostiene, dunque, il principio della prevalenza della mobilità volontaria sullo scorrimento di graduatorie esistenti e valide. Ovviamente ha prevalenza, in modo consequenziale anche all’indizione di un nuovo concorso/selezione. Questo significa che, anche se esistono graduatorie di concorsi precedenti ancora in vigore, l’amministrazione non è obbligata a utilizzarle prima di ricorrere alla mobilità.
Tale principio è stato già affermato in precedenti sentenze dello stesso Consiglio di Stato (es. n. 11605 e n. 2410 del 2022; n. 7792 del 2021; n. 6705 e n. 6041 del 2020; n. 3750 del 2018).
L’assegnazione di un carattere privilegiato alla mobilità volontaria si giustifica in quanto essa garantisce maggiore efficacia ed efficienza rispetto alla procedura concorsuale.
I principali vantaggi di questa scelta includono:
- personale già formato: l’amministrazione può acquisire personale già esperto e immediatamente operativo, riducendo così i tempi e i costi della formazione;
- risparmio di spesa: favorendo la mobilità, si contribuisce a un uso più efficiente delle risorse umane disponibili nel comparto pubblico, evitando spese aggiuntive legate all’assunzione di nuovo personale.
La citata sentenza inoltre chiarisce che la preferenza per la mobilità non necessita di essere motivata ogni volta. Questa scelta è considerata infatti intrinsecamente vantaggiosa per l’amministrazione, grazie ai benefici strutturali che comporta.
In conclusione questo importante meccanismo non solo viene confermato come procedura preliminare e prioritaria, ma si sottolinea anche il suo ruolo fondamentale nel garantire un’amministrazione pubblica più efficace e meno dispendiosa.
Si ricorda che il ricorso alla mobilità volontaria prima della indizione di un concorso pubblico non costituisce un obbligo per tutte le amministrazioni ancora per tutto l’anno 2024. Le amministrazioni devono darsi delle specifiche regole per la effettuazione di tali procedure.
Sicuramente la scelta di dare corso alla mobilità volontaria in entrata deve essere inserita nella programmazione del fabbisogno di personale, in cui vanno comprese tutte le forme di assunzione.
A seguito delle modifiche dettate dall’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, la mobilità volontaria tra gli enti cui si applicano le nuove regole per la determinazione delle capacità assunzionali (quindi comuni, province, città metropolitane e regioni) in luogo del turnover e sulla base della cd sostenibilità finanziaria) ha cessato di essere neutra sia in entrata che in uscita. Per fare un esempio: i risparmi derivanti da una mobilità in uscita possono essere utilizzati per finanziare assunzioni tramite concorsi e/o scorrimenti di graduatorie e/o utilizzazione di albi di idonei.
Ancora per l’anno 2024 la disposizione che impone il ricorso a tale istituto prima della indizione di un concorso pubblico è sospesa, per cui siamo in presenza di una semplice possibilità. Ricordiamo che, sul carattere vincolante della indizione di questa procedura prima dello scorrimento di una graduatoria, abbiamo indicazioni non consolidate.
Il bando di mobilità volontaria deve necessariamente essere pubblicato sia sul sito internet dell’ente, per almeno 30 giorni, sia sul portale INPA.
Il legislatore ha fortemente rafforzato i casi in cui non è necessario il nulla osta o parere positivo parte dell’amministrazione di provenienza: tale limitazione si applica in misura molto più ridotta agli enti locali.
Occorre ricordare che tutte le PA possono differire il trasferimento in mobilità per esigenze di servizio e che gli enti locali possono farlo fino a 30 giorni dopo la sostituzione: per evitare spiacevoli sorprese è opportuno che l’eventuale ricorrere di tali possibilità sia accertato attraverso specifiche clausole presenti nel bando. Si deve ricordare che le amministrazioni possono trattenere i dipendenti neo assunti.
I dipendenti trasferiti in mobilità volontaria ad un ente pubblico di altro comparto continuano a conservare il trattamento economico fisso in godimento ove lo stesso sia più favorevole. Lo ha stabilito la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 5736/2024.
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