Tratto da: Eius

In tema di edilizia e urbanistica, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e l’originaria consistenza dell’immobile ritenuto abusivo, poiché solo l’interessato può fornire gli atti, i documenti o gli elementi probatori, anche di natura presuntiva, che siano in grado di radicare la ragionevole certezza della sanabilità dell’opera in ragione dell’eventuale preesistenza di essa rispetto all’introduzione di un determinato regime normativo dello ius aedificandi; una volta che il privato abbia dedotto concreti elementi di fatto circa l’epoca dell’abuso, spetterà all’Amministrazione fornire prova contraria. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sentt. nn. 10102 e 8510/2023; CGARS, sentt. nn. 291/2021 e 1003/2020; TAR Basilicata, sent. n. 201/2020; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 4927/2023.

Consiglio di Stato, sezione VI, 17 aprile 2024, n. 3486

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