Istruzioni operative sull’indicazione delle generalità paterna e materna.
E’ emerso che in alcune schede anagrafiche contenute in ANPR è stata impropriamente riportata l’indicazione “NN” “nn” o “N.N.” “n.n.” nel campo relativo alla paternità e/o maternità dell’intestatario. A tal riguardo, la circolare evidenzia che la legge n.1064 del 31 ottobre 1955 recante “Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dello stato civile”,
ha disposto l’obbligo di omettere dagli atti e documenti ufficiali l’indicazione della paternità e della maternità a tutela della riservatezza delle persone non riconosciute da uno o entrambi i genitori (cfr.
circolare MI del 3 gennaio 1956 n.l5900.2.8- Allegato l della Circolare).
Si evidenzia, pertanto, che i Comuni interessati dovranno procedere alla eliminazione dell’acronimo eventualmente registrato sia dalla banca dati anagrafica comunale, sia da ANPR.
La circolare di cui sotto, nell’ Allegato 2, individua i Comuni i quali avranno a disposizione nella Web Application di ANPR (area “Utilità e notifiche” funzione “Download file”), un elenco di codici fiscali degli intestatari di schede anagrafiche che, in base ad una prima rilevazione effettuata da Sogei SpA per conto del Ministero, riportano tale acronimo e procedere alla relativa cancellazione, seguendo le istruzioni riportate nella Guida “Eliminazione dei dati della Paternità e Maternità – Modalità operativa per i Comuni” disponibile sul portale ANPR.
Il Ministero raccomanda tuttavia la necessità di effettuare, d’iniziativa, ulteriori verifiche sulle basi dati al fine di procedere ad una puntuale bonifica dagli acronimi suindicati, ove eventualmente registrati.
Inoltre, informa che, a decorrere dal prossimo mese di maggio, sarà implementato in ANPR un apposito controllo che, in fase di iscrizione anagrafica, sia da webapp che attraverso web service,
invierà all’operatore un avviso di tipo warning quando nel campo relativo alle generalità dei genitori sia registrato l’acronimo in questione. Tale avviso richiamerà l’attenzione dell’operatore sul divieto
di utilizzo dello stesso in sostituzione delle generalità patema/materna, ma non bloccherà gli adempimenti anagrafici in corso.
Analoga problematica è stata riscontrata anche nel sistema della Carta d’Identità Elettronica (C lE) con riferimento a documenti rilasciati a persone minorenni.
A tal riguardo, si rammenta che l’art.3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) prevede che “La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci”. In proposito si precisa che il sistema consente di non stampare il nome dei genitori, ovvero, a richiesta, di stampare il nome anche di uno soltanto dei genitori nel caso di CIE valida per l’espatrio rilasciata ad un minore infraquattordicenne.
Inoltre, in relazione alle previsioni del DM 23 dicembre 2015 recante le Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica, la richiesta di rilascio della CIE per i minori può essere
presentata disgiuntamente dai genitori, tranne nel caso di documento valido per l’espatrio per il quale è necessaria la richiesta congiunta.
Ciò posto, si segnala che l’eliminazione dell’acronimo in esame dalla carta d’identità elettronica già rilasciata comporterà l’annullamento del documento su richiesta dell’interessato ed il rilascio di una nuova CIE.
I Comuni coinvolti, che riceveranno successive istruzioni e il seriale delle carte in argomento tramite le Prefetture di riferimento, sono invitati ad agevolare le procedure di rinnovo del documento che sarà rilasciato gratuitamente.
Di seguito circolare integrale.
Circolare DAIT n.36/2024 | 137.36 KB |
Circolare DAIT n.36/2024 + Allegati (.zip) | 420.72 KB |