E’ stato richiesto un parere ad ANAC in merito alla cumulabilità degli incarichi di RASA e RPC in capo al Segretario generale del Comune; con atto del 20 marzo il Consiglio dell’Autorità risponde quanto segue.
L’art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 prevede che “Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”. La portata della disposizione è stata chiarita dall’Autorità nel senso che la stessa non implica “l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento di nomina da parte dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione dell’amministrazione delle condizioni indicate dalla legge”.
Ciò vuol dire che laddove l’amministrazione rinvenga la necessità di conferire l’incarico ad un soggetto diverso (ad esempio al fine di preservare l’imparzialità e/o l’adeguato assolvimento delle funzioni) sarà possibile derogare alla prescrizione normativa, motivando in tal senso il provvedimento di nomina.
L’Autorità ha individuato alcune fattispecie che in astratto danno luogo ad un’incompatibilità con il ruolo di RPC/RPCT, escludendo il conferimento dell’incarico ad un dirigente titolare di funzioni gestorie o ad alto rischio corruttivo, al RPD, ad un componente dell’OIV o dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Al di fuori di questi casi spetta all’amministrazione valutare eventuali ulteriori profili di conflitto d’interesse che possano derivare dalla scelta di nominare RPCT un determinato dipendente. Nel caso di specie il Sindaco del Comune di OMISSIS ha correttamente valutato la posizione del Segretario generale in riferimento ad eventuali competenze gestorie o ad elevato rischio, concludendo per l’assenza di profili di criticità.
Quanto alla figura del RASA, giova osservare che allo stesso viene attribuita la responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti. La sua individuazione è intesa come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In particolare, qualora per una procedura di gara ci sia stata durante l’anno una variazione del RUP, ovvero di quiescenza o cessazione dal servizio o di incarico presso altra unità della stessa Amministrazione o presso altra Amministrazione, il RASA procede alla disabilitazione del profilo e si attiva affinché un nuovo RUP esegua la presa in carico delle procedure.
Ciò posto, il RASA non esegue un controllo sulla correttezza delle attività svolte dall’amministrazione in qualità di stazione appaltante ma garantisce esclusivamente l’attualità dei dati oggetto di comunicazione nei confronti dell’Autorità, con particolare riguardo ai nominativi dei RUP associati ai singoli Centri di costo. Pertanto, l’eventuale concentrazione delle funzioni di RASA e RPC in capo ad un medesimo soggetto si tradurrebbe nell’affidamento al secondo della diretta responsabilità di una misura generale di prevenzione, come previsto anche in altri casi (cfr. delibera n. 177/2020 in materia di Codici di comportamento e art. 15 d.lgs. n. 39/2013 in ordine alla verifica delle inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali).
Le riflessioni sopra svolte hanno indotto l’Autorità a riconoscere espressamente tale cumulo di incarichi, da ultimo nell’Allegato 3 al PNA 2022 ove è indicato che “Resta salva la facoltà delle amministrazioni,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente dal d.l. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura”. Da un lato, la separazione dei ruoli è certamente da preferirsi, in quanto funzionale ad una ripartizione del carico di lavoro e delle connesse responsabilità, dall’altro, il conferimento degli incarichi di RPC e RASA allo stesso soggetto potrebbe rappresentare una scelta volta ad assicurare la puntuale attuazione della misura, potenziandone l’efficacia e l’effettività.
Ciò fermo restando che non devono residuare ulteriori profili d’incompatibilità con il ruolo di RPC, tenuto conto che il RASA non svolge le relative funzioni “in via esclusiva” bensì in aggiunta ad altri compiti d’ufficio, sovente gravitanti nell’area ad alto rischio dei contratti pubblici. Nel caso di specie, tuttavia, la configurazione organizzativa dell’ente – in virtù della quale i dipendenti dell’ufficio contratti ed appalti sono incardinati nella Segreteria generale ma operano al servizio dei singoli dirigenti di volta in volta competenti per materia – sembrerebbe ancora una volta escludere la riconducibilità al Segretario di attività gestorie ad alto rischio.