In tema di misure di prevenzione, il provvedimento questorile che, nel disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO), impone l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia [l. 13 dicembre 1989, n. 401 («Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»)] non può essere convalidato prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica al soggetto interessato, costituendo l’inosservanza di tale termine dilatorio causa di nullità per violazione del diritto di difesa.
Corte di cassazione, sezione III penale, 22 febbraio 2024, n. 8814 (dep. 29 febbraio 2024)