Tratto da: anac.it

L’Istituto Nazionale dei Tumori deve annullare in autotutela la gara per la fornitura di protesi mammarie ed espansori con importo a base di gara di 1.185.900 euro.
Lo ha stabilito Anac con il Parere di precontenzioso n. 99 del 28 febbraio 2024, rispondendo alla richiesta di parere di una società partecipante alla gara, a cui l’Autorità ha dato ragione.

“I rilievi sollevati dalla società istante sono fondati”, scrive Anac. “Ora l’Istituto dei Tumori deve annullare la gara ed eseguire una corretta istruttoria al fine di individuare gli importi dei singoli lotti in modo da renderli congrui ed economicamente sostenibili per le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione”. “Successivamente – continua Anac – l’Istituto potrà provvedere alla riedizione della procedura selettiva con la fissazione di nuovi termini per la presentazione delle offerte”. “Qualora l’Istituto non intenda conformarsi al parere – aggiunge Anac – dovrà comunicare con provvedimento da adottarmi entro 15 giorni le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che potrà proporre ricorso”.

L’impresa ricorrente aveva chiesto ad Anac un parere in ordine alla congruità della base d’asta di tutti gli otto lotti di cui si compone la gara, in quanto l’asserita errata quantificazione determinava per la società medesima l’impossibilità oggettiva di concorrere per l’affidamento dell’appalto. Per la società, l’intera procedura di gara risultava illegittima “per violazione dei principi di adeguatezza, trasparenza, pubblicità e proporzionalità nell’azione amministrativa, par condicio dei concorrenti, e i principi di accesso al mercato e di risultato”.

L’Autorità ha dato ragione al ricorrente, ribadendo che lo stesso Istituto dei Tumori ha confermato che «il costo unitario per ciascun dispositivo è stato determinato prendendo come riferimento il costo dell’attuale contratto», in quanto «la Regione Lombardia ha imposto una decisa razionalizzazione della spesa in merito agli acquisti dei predetti dispositivi che non consentono il superamento del tetto di spesa rispetto all’anno precedente», in tal modo confermando quanto asserito dalla società istante, ovvero che per la fissazione dei prezzi a base di gara non è stata svolta alcuna specifica istruttoria.

Torna in alto