Tratto da: def.finanze.it

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Sentenza del 20/02/2024 n. 21 – Corte Costituzionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – I Serie Speciale n. 8 del 21/02/2024

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TESTO

Intitolazione:

Imposta municipale propria (IMU) – Corresponsione sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, art. 14, comma 1 , come sostituito dall’ art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 . – Costituzione, artt. 3 41 53 .

Massima:

IRES e IRAP sono due imposte diverse per natura e per sostanza e, di conseguenza, il fatto che l’indeducibilità totale dell’ IMU dall’IRES fosse illegittima non comporta lo stesso problema in fatto di imposta regionale sulle attività produttive. Su questi presupposti non risultano fondate le questioni di legittimità sollevate sul tema.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024

Con ordinanza del 7 dicembre 2022 (iscritta al n. 38 reg. ord. 2023), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sezione 2, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 41 53 della Costituzione , questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall’ art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui prevede che «[l]’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento».

 

 

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