tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Sulla rateazione tributi locali decide il Comune
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
24/04/2020
 
Il comune, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. In tal senso la risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020 del Dipartimento delle finanze del MEF.
Le norme di riferimento
L’art. 1, commi 796 e 797L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabiliscono che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
Il comma 1, dell’art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997 dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
La lettera b),del comma 5, dello stesso art. 52 stabilisce che l’ente locale può affidare la riscossione dei tributi e di tutte le entrate a terzi (soggetti iscritti nell’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui al successivo art. 53, ecc.).
Poteri riconosciuti all’ente locale
La riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997. L’ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi.
Ad avviso del Dipartimento delle finanze ciò è dovuto al fatto che il legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Detti principi sono stati, infatti, recepiti sia dallo stesso art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997, che salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione, sia dall’art. 6, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Tale assunto, continua il Dipartimento, è confermato anche dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha affermato che il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997 è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. Si veda a questo proposito l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, citata peraltro nella risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002, ove si statuisce espressamente che “il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, (art. 52D.Lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)”.
La rateazione nella legge di bilancio 2020
Come si è visto in precedenza il comma 796 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019 stabilisce alcune modalità di rateazione per le somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo da applicarsi “in assenza di una apposita disciplina regolamentare”. Il successivo comma 797 dispone che “l’ente, con deliberazione adottata a norma dell’art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01″.
Il Dipartimento richiama l’attenzione sull’appena citata durata massima disposta dal comma 797, in quanto si ritiene che sia l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore.
Rateazione somme dovute a seguito degli atti esecutivi
Le considerazioni, innanzi espresse devono valere anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui al comma 792 dell’art. 1L. n. 160 del 2019, prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali.
Rateazione riscossione affidata al concessionario
Ad avviso del Dipartimento una fondamentale precisazione va svolta nel caso in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all’art. 1D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225; in tal caso, infatti, a norma dell’art. 1, comma 785L. n. 160 del 2019, all’agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all’agente della riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell’art. 1L. n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell’art. 19D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Va comunque rammentato che il comma 1-bis, dell’art. 26D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, dispone per tali entrate l’applicazione del citato art. 19D.P.R. n. 602 del 1973, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione, sempre a norma del comma 1-bis in discorso, produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.
Va confermata, continua il Dipartimento, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46 del 1999.

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