01/02/2019 – I fabbisogni di personale non si coprono con dirigenti a contratto

I fabbisogni di personale non si coprono con dirigenti a contratto

di Luigi Oliveri

Gli incarichi dirigenziali a contratto non sono un ordinario metodo di copertura dei fabbisogni di personale.

Lo chiarisce indirettamente la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione 5 dicembre 2018, n. 73, che censura l’affidamento da parte del Miur di un incarico ad interim ad un dirigente assunto ai sensi dell’articolo 19, comma 6.

Nell’esaminare la questione e sottolineare come l’interim non possa attribuirsi ad un dirigente a contratto, selezionato in relazione ad una specifica esigenza di professionalità non risolvibile escutendo il personale di ruolo, la sezione Lazio indica alcuni elementi essenziali che distinguono nettamente gli incarichi dirigenziali di spettanza ai dirigenti assunti in ruolo a seguito di concorsi, da quelli attribuiti ai dirigenti a contratto fuori ruolo. In particolare nelle amministrazioni locali, ove si applica l’articolo 110 del dlgs 267/2000, in combinazione con l’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, è radicata l’opinione secondo la quale l’assunzione di dirigenti o responsabili di servizio a contratto sia alternativa o equivalente alle ordinarie modalità di reclutamento e copertura dei fabbisogni, cioè il concorso pubblico.

Le cose non stanno così. L’articolo 19, comma 6, prevede che gli incarichi a contratto siano «conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione». Questa norma si applica anche alle amministrazioni locali, pertanto l’assunzione di vertici amministrativi a contratto non può basarsi sul solo presupposto del rispetto dei limiti percentuali stabiliti, ma sull’ulteriore concomitante presupposto dell’assenza nella dotazione di dipendenti dotati della specifica e particolare qualificazione professionale, rimediabile solo con un reclutamento extra ordinem. La sezione Lazio, sulla base di queste evidenze, afferma espressamente che di conseguenza «la facoltà di affidare temporaneamente funzioni dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali rappresenta una deroga al reclutamento fisiologico di dirigenti a tempo indeterminato con la procedura selettiva del concorso pubblico, cui consegue l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il dirigente incaricato.

Dunque, così come la reggenza, anche l’assunzione di dirigenti non di ruolo è una forma «di preposizione nelle funzioni dirigenziali aventi, per pacifica giurisprudenza, carattere eccezionale e non meramente alternativo rispetto alle ordinarie modalità di copertura dei posti di livello dirigenziale nell’ambito delle amministrazioni pubbliche di cui al dlgs 165/2001». Quindi, contrariamente a quanto ritengono moltissime amministrazioni inclini a fare largo uso degli incarichi a contratto, questi non sono un metodo di reclutamento equivalente al concorso pubblico. L’assunzione a contratto è una deroga speciale, da motivare espressamente in relazione all’impossibilità di fare fronte a fabbisogni immediati di professionalità, non risolvibili con il personale in servizio, che per altro debbono soggiacere ad una dimostrata e preventiva «verifica dell’indisponibilità oggettiva di personale interno idoneo all’efficace svolgimento delle funzioni da assegnare, il che presuppone in punto di logica la previa individuazione delle caratteristiche di tali funzioni e sul piano procedurale l’infruttuoso esperimento di procedure volte ad offrirne in primis e distintamente la disponibilità ai dirigenti di ruolo».

C’è, per altro, da osservare che la sostanziale eliminazione della dotazione organica, sostituita dalla riforma Madia, da un fabbisogno di professionalità da tradurre in disponibilità finanziarie per assumere i dipendenti necessari a coprire il fabbisogno medesimo, mette seriamente in discussione la stessa permanenza della possibilità di assumere dirigenti a contratto non di ruolo. Se le p.a. sono tenute a rilevare un fabbisogno stabile e continuativo, non si vede per quale ragione farvi fronte con strumenti temporanei come gli incarichi a contratto, se non nelle more dell’espletamento di concorsi o per casi di progetti gestionali speciali e particolari, ipotesi espressamente contemplata dall’art. 110 Tuel.

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