La Corte di giustizia UE Stato ha chiarito che l’art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, non è applicabile a un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche se il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.

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