25/07/2019 – Amministratori e rimborsi spese di viaggio

Basilicata, del. n. 44 – Amministratori e rimborsi spese di viaggio

Pubblicato il 23 luglio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 84, comma 3, del TUEL.
Nello specifico, l’ente ha chiesto se il rimborso delle spese di viaggio spetti anche agli amministratori che, pur avendo la residenza nel Comune dove ha sede il rispettivo ente, abbiano il domicilio in un altro comune.
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 44/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 luglio 2019, hanno ribadito il principio enunciato dalla Sez. Autonomie con la deliberazione 38/2016, secondo cui il rimborso delle spese di viaggio spetta esclusivamente a coloro che abbiano la residenza in un Comune diverso rispetto a quello in cui ha sede l’ente in cui sono chiamati a svolgere il mandato amministrativo.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ex art. 43 c.c..
Il legislatore ha attribuito una distinta valenza alle due nozioni, curando di precisare quando residenza e domicilio mantengono valore paritetico. L’art. 84, comma 3, del Tuel attribuisce rilievo soltanto alla residenza.
Pertanto, coloro che hanno un domicilio diverso per ragioni professionali e sostengono delle spese per recarsi presso l’Ente di residenza per l’esercizio delle proprie funzioni, non hanno diritto ad alcun rimborso.

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