Non può essere configurato un diritto perfetto e incondizionate all’autorefezione individuale che comporti la pretesa irragionevole di consumare, durante l’orario della mensa, i cibi portati da casa nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica ordinaria insieme ai compagni, sostanziandosi al contrario come un comportamento non conforme ai doveri di solidarietà sociale sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, in ragione dei rischi immotivatamente generati per gli alunni con problemi di salute e del contrasto con gli interessi delle famiglie che si avvalgono del servizio di refezione scolastica. È quanto afferma il Tar Genova, con la sentenza n. 722/2019.
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