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Conferenza di servizi – termini di conclusione
Conferenza di Servizi semplificata asincrona: nel caso in cui vi sia una sospensione dei termini a seguito della richiesta di integrazioni documentali da parte di una (sola) Amministrazione/Ente, tale sospensione ha effetti anche per le altre Amm/Enti chiamate in Conferenza? In definitiva il termine di conclusione della Conferenza rimane uno unico oppure diversificato tra chi ha chiesto integrazioni e chi non le ha chieste?
a cura di Matteo Paolo Frazza
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giova preliminarmente inquadrare l’istituto della Conferenza di Servizi semplificata asincrona, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, L. 7 agosto 1990, n. 241.
La disciplina della conferenza di servizi, come noto, è stata modificata molte volte negli ultimi anni, senza risultati significativi.
Le ultime disposizioni innovano radicalmente la disciplina e individuano due modelli di conferenza di servizi, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale.
La conferenza semplificata (senza riunione) è la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc.
La conferenza simultanea (con la riunione) si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).
In tema di sospensione dei termini, le amministrazioni coinvolte (anche una sola delle medesime) possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall’amministrazione procedente, e comunque non superiore a 15 giorni.
Nonostante la natura della Conferenza di servizi non sia quella di organo collegiale ma di istituto di semplificazione dell’attività amministrativa, la stessa viene gestita dall’amministrazione procedente.
In caso di richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti da parte di una sola amministrazione queste hanno effetti immediati “sospensivi” come tali impattanti sul termine per la stessa di pronunciarsi.
Le altre amministrazioni che non hanno chiesto integrazioni documentali non soffrono di sospensione sul proprio termine di presentazione delle rispettive determinazioni.
Una volta scaduto il termine per ciascuna amministrazione coinvolta di pronunciarsi è chiaro che poi quello finale risentirà del fatto che alcune amministrazioni hanno eventualmente avuto un termine allungato, causa sospensioni, per pronunciarsi sulle proprie determinazioni.
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