20/06/2019 – Cooperativa sociale di tipo B) – affidamenti diretti

Cooperativa sociale di tipo B) – affidamenti diretti

Il Comune intende affidare in maniera diretta (art. 36, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ad una cooperativa sociale di tipo B), determinati servizi per una cifra che legittimerebbe tale affidamento; visto l’art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 381 si chiede di sapere quali servizi il Comune può affidare per evitare problemi.
a cura di Consulting Gare e Appalti
Al fine di rispondere puntualmente al quesito posto giova svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
A tal riguardo va in primo luogo ricordato che il nuovo codice appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha previsto per le Stazioni appaltanti, a fronte del combinato disposto degli artt. 35 e 36, un meccanismo “oggettivo” di scelta delle procedure per l’individuazione del contraente basato su soglie di importo. E ciò trova riscontro, tra l’altro, nel quesito formulato che richiama per l’appunto l’art. 36, comma 2 che disciplina l’affidamento diretto di appalti del valore inferiore ad euro 40.000,00.
In secondo luogo si evidenzia che il Codice Appalti, laddove ha previsto la facoltà per la stazione appaltante di riservare a determinate categorie di operatori economici alcuni tipi di appalti, lo ha fatto in modo tassativo. Ed è proprio il caso delle cooperative sociali per l’affidamento di appalti dei servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX (art. 143, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Ciò detto, si evidenzia che nel caso, come prospettato in quesito, in cui la Stazione appaltante intenda affidare direttamente un appalto (sia esso di lavori, servizi o forniture) di importo inferiore ad euro 40.000,00 ad una cooperativa, non si pongono problemi particolari in ordine alla tipologia dell’appalto il quale può essere, si ribadisce, di qualsiasi tipologia, ovvero lavori, servizi e forniture, e quindi a maggior ragione qualsiasi servizio. Il problema posto nel quesito rileva principalmente nel diverso caso in cui Codesta Stazione appaltante, anziché affidare direttamente un appalto di servizi (in modo legittimo perché di importo inferiore ai 40.000,00 euro), decidesse di bandire una vera e propria procedura ad evidenza pubblica. In tal caso si richiama quanto già esposto al secondo capoverso.

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