Si rappresenta che, come noto, gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Con riferimento al calcolo del quorum strutturale, si richiama la sentenza n.368/2019 con la quale il TAR Salerno ha ribadito che i membri astenuti devono essere computati per la formazione del quorum ai fini della validità della seduta.
Si rammenta, inoltre, che la nomina degli assessori prevista dal comma 2 dell’art.46 del decreto legislativo n.267/00 presuppone l’esistenza e la permanenza del rapporto fiduciario con il sindaco, ricollegandosi la revoca dalla carica assessorile proprio al venir meno di tale rapporto di fiducia, in base a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco. A tale proposito, giova richiamare quanto osservato dal TAR Abruzzo che, con sentenza n.74/2010, ha respinto il ricorso avverso la revoca della carica di un assessore in relazione alla rottura del rapporto fiduciario tra il sindaco e il ricorrente, “con riferimento alla sospensione di un corretto rapporto collaborativo anche tenuto conto delle numerose assenze alle riunioni di giunta”.
Tanto premesso, nel ribadire che è rimessa alla esclusiva valutazione del sindaco la permanenza del rapporto fiduciario con l’assessore, occorre, altresì, considerare l’incidenza negativa delle reiterate assenze degli amministratori sul buon andamento dell’amministrazione.
A fronte di una situazione che determini la paralisi della giunta comunale, potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’art.136 del decreto legislativo n.267/00.
Al riguardo, si richiama il Consiglio di Stato che, pronunciatosi su altra questione, ha, con sentenza n.5706/2006, considerato legittimo l’intervento sostitutivo del difensore civico regionale in caso di mancata adozione di “atti obbligatori per legge”.
Proprio il ricorso al suddetto istituto, in virtù del suo carattere generale e suppletivo rispetto alla impossibilità di provvedere altrimenti, consentirebbe di salvaguardare, nel caso specifico, la funzionalità dell’organo giuntale.
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