tratto da Italia Oggi del 07.10.2020
Le novità del decreto legge. Ritorna l’accoglienza diffusa. Daspo dai locali per i violenti
Migranti, rottamati i dl Salvini
Protezione speciale, soccorso in mare, niente maxi multe
a cura di Francesco Cerisano

Protezione speciale (con un permesso di soggiorno ad hoc) per i migranti che nel proprio paese d’origine rischiano torture e trattamenti inumani e degradanti. Soccorso in mare sempre consentito. Cancellate le maxi multe (da 150 mila a un milione di euro) a carico del comandante della nave e (in solido) dell’armatore. Torna l’iscrizione anagrafica per i migranti in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. E viene ripristinato il sistema di accoglienza diffusa basato sulla collaborazione degli enti territoriali e rottamato dai decreti Salvini. Sono le novità più significative del decreto legge di riforma dei dl n.113/2018 e n.53/2019 che vanno definitivamente in soffitta, dopo le osservazioni del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la parziale bocciatura da parte della Corte costituzionale (con la recente sentenza n.186 del 9 luglio 2020, si veda ItaliaOggi del 10/7).

Al provvedimento (di 12 articoli in totale), approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri, è stato aggiunto nel testo finale anche il Daspo dai locali notturni per i violenti, ossia la cosiddetta «norma Willy» (dal nome di Willy Monteiro Duarte, il giovane massacrato di botte a Colleferro). Si prevede che il questore possa disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento nei confronti di:
– chi sia stato denunciato negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti nei locali notturni o nelle vicinanze di essi;
– chi sia stato denunciato per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio;
– chi sia stato denunciato per delitti aggravati da discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;
– chi sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati;
– chi sia stato posto in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria per taluno dei predetti reati.
Non sarà più necessario, quindi, attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o la conferma in appello della condanna di primo grado. Il questore potrà anche disporre il divieto di accesso (o lo stazionamento nelle vicinanze) a scuole, università, locali pubblici o aperti al pubblico e pubblici esercizi (bar, ristoranti) nei confronti di chi abbia riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni per spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inasprite anche le multe per la violazione del Daspo. La reclusione massima passa da uno a due anni (quella minima resta di sei mesi) e la multa minima sale a 8 mila euro (quella massima resta di 20 mila euro).
Un’altra novità inserita nel testo finale del decreto legge riguarda le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web. Si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.
Inoltre, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.
 
Meno poteri al Viminale
Scompare la norma del decreto Salvini che attribuiva al ministro dell’interno il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. Spetterà al Mit limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale per motivi di sicurezza della navigazione e ordine pubblico quando il passaggio della nave possa essere considerato ostile, ai sensi della Convenzione di Montego Bay (carico e scarico di persone in violazione delle vigenti leggi sull’immigrazione). Ma le operazioni di soccorso in mare dovranno essere sempre consentite a condizione che vengano immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo stato di bandiera e siano svolte nel rispetto delle indicazioni delle autorità. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà una multa da 10 mila a 50 mila euro, ripristinando così le sanzioni già previste dal Codice della navigazione, prima dei decreti Salvini. Il decreto legge approvato dal cdm parla espressamente di «pena2, quindi la sanzione pecuniaria potrà essere comminata come sanzione di un reato e non più per via amministrativa come previsto dal precedente decreto. Vengono dunque cancellate le multe milionarie (da 150 mila euro a un milione di euro) a carico del comandante della nave così come la sanzione accessoria della confisca della nave.
 
Più garanzie verso i migranti
Niente respingimento, espulsione o estradizione di uno straniero quando c’è il rischio che possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Non si potrà rimandare a casa un immigrato anche quando l’allontanamento dal territorio dello stato vada a ledere la vita privata e familiare di quest’ultimo, a meno che l’espulsione non sia necessaria per ragioni di sicurezza nazione e ordine pubblico. Il permesso di soggiorno per cura mediche potrà consentire lo svolgimento di attività lavorativa. Potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro i permessi per: protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto di cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro artistico, motivi religiosi, assistenza minori.
 
Iscrizione anagrafica
I migranti a cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo saranno iscritti nell’anagrafe della popolazione residente. Potranno chiedere l’iscrizione anche i migranti ospitati nei centri di accoglienza. Ai richiedenti protezione internazionale che ottengono l’iscrizione anagrafica sarà rilasciata la carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni. Viene così riscritto completamente l’art.13 del primo decreto Salvini (dl 113/2018) dichiarato incostituzionale a luglio dalla Consulta (sentenza n.186) che lo aveva giudicato illegittimo per «irrazionalità intrinseca» (in quanto non agevolava affatto le finalità di controllo del territorio perseguite dalla norma) e per «irragionevole disparità di trattamento» (in quanto rendeva ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi).
 
Ripristinato il sistema di accoglienza
Le funzioni di prima assistenza saranno assicurate nei centri di prima accoglienza per le procedure di soccorso e identificazione degli stranieri giunti irregolarmente nel territorio nazionale. La gestione dei centri potrà essere affidata ad enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, nonché ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell’assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Oltre ai centri di prima accoglienza potranno essere utilizzati su disposizioni dei prefetti, strutture temporanee, appositamente allestite. Tali strutture saranno individuate dalle prefetture, sentiti gli enti locali. Nei centri di accoglienza e nelle strutture temporanee dovranno essere garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.

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