La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge:
• un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
• un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla legge.
Il controllo sulla gestione, invece, serve a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge.
La Corte dei conti, in base alla Costituzione, accerta che gli atti dell’esecutivo siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle del bilancio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificata dal decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità:
• provvedimenti emanati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 2 legge 23 agosto 1988 n. 400);
• atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei ministri aventi ad oggetto la dotazione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali,
• le direttive generali per l’indirizzo e lo svolgimento dell’azione amministrativa;
• atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
• provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o di assegnazione dei fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui sopra;
• provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
• decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi di qualunque importo; di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
• decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all’impegno di spese a carico degli esercizi successivi;
• atti che il Presidente del consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo, in relazione a situazioni di continua e diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo;
• decreti di cui all’art. 21, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (il terzo comma dell’art. 21 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 303 del 1999, relativo al riordino della Presidenza del Consiglio);
• atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
• atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Con il decreto–legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il controllo è stato esteso agli atti relativi a consulenze ed incarichi.
Il procedimento inizia con l’invio, da parte dell’Amministrazione proponente, dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti che lo esamina nel termine di trenta giorni dalla ricezione e, ove lo ritenga legittimo, lo ammette al visto e alla registrazione.
Da quel momento l’atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.
La legge 20/1994, art. 3, c. 2, prevede che: “Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza”.
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