tratto da La Gazzetta degli enti locali

La Corte dei conti stronca la riforma Delrio: impone tagli irragionevoli

La Sezione Autonomie formula giudizi positivi sui controlli di gestione negli enti locali

di Arturo Bianco

Bocciatura delle modalità con cui si è data concreta attuazione alle previsioni della legge 56/2014 per la riforma delle province e giudizio di ampia sufficienza sul concreto avvio dei controlli interni negli enti locali.

Sono queste due importanti indicazioni che sono contenute nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 8 del 22.2.22016, “Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, esercizio 2014”.

Il documento mette in evidenza la condizione di difficoltà finanziaria che rischia di manifestarsi in misura assai elevata in numerose amministrazioni locali, come testimoniato dall’aumento dei disavanzi e dal permanere in misura assai elevata di debiti fuori bilancio. Viene inoltre evidenziato che nella gestione del personale non si sono registrate particolari condizioni di anomalia e che i vincoli dettati dal legislatore sono stati ampiamente rispettati.

 

1. L’attuazione della legge Delrio

Nella concreta attuazione di questa riforma si stanno registrando molte più ombre che luci ed il bilancio che ne viene tratto è ampiamente negativo.

In primo luogo la relazione sottolinea che, “nonostante l’intervento della Consulta che ha sgombrato il campo con la sentenza n. 50/2015 dalle perplessità in merito alla legittimità costituzionale delle disposizioni recate dalla legge 56/2014 e nonostante le sanzioni via via introdotte dal Governo per incentivarne la realizzazione, il processo di attuazione della riforma si è rilevato più lento e difficoltoso del previsto”.

Ritardi si manifestano nel processo di trasferimento delle risorse umane in esubero, anche a seguito dei vincoli dettati a regioni ed enti locali per le assunzioni di personale

In tale ambito viene dato atto che 9 su 10 città metropolitane sono state istituite, che 52 province su 64 hanno approvato il nuovo statuto e che 13 regioni a statuto ordinario “hanno adottato una legge in materia di riordino totale o parziale delle funzioni non fondamentali, sebbene si registri un ritardo generalizzato nell’attuazione delle disposizioni riformatrici”.

Il giudizio di carattere generale sulla legislazione regionale di attuazione è che “la tecnica del rinvio in avanti appare ampiamente utilizzata”. Rinvio in avanti “a successivi provvedimenti regolamentari finalizzati ad una puntuale individuazione ed assegnazione di beni e risorse derivanti dalla nuova allocazione delle funzioni”.

Nella relazione, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2015 con cui sono state bocciate leggi regionali del Piemonte per la insufficienza delle risorse assegnate alle province, vengono mosse pesanti critiche sulla concreta attuazione della disposizione. Il punto di maggiore rilievo nelle censure è il seguente: devono essere giudicate come illegittime le disposizioni che prevedono “la riduzione in modo irragionevole e sproporzionato- senza alcun piano di riorganizzazione o riallocazione- delle dotazioni finanziarie storiche per l’esercizio delle funzioni conferite alle Province”. E ciò in particolare alla luce del “principio del buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione che costituisce il portato del principio di ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione”. Per cui “non è possibile una riduzione apodittica della dotazione finanziaria, che vada ad incidere sugli stanziamenti a favore degli enti in modo irragionevole e sproporzionato”.

 

2. I controlli interni

Le indicazioni riprendono una analisi specifica effettuata dalla stessa Sezione Autonomie nel corso del 2015. Il bilancio che si trae è largamente positivo per i controlli di regolarità e per quello di gestione, che sono le forme più tradizionali, mentre si registrano difficoltà nell’avvio delle altre forme introdotte dal d.l. 174/2012 con riferimento a quelle più innovative quali il controllo strategico, quello sulle società partecipate e quello sulla qualità dei servizi erogati.

Ecco i principali dati che emergono dalla attenta analisi condotta dai giudici contabili:

  • la maggioranza delle amministrazioni (72%) non ha modificato i propri regolamenti di organizzazione e di contabilità per adeguarli alla introduzione di queste forme di controllo;
  • la stragrande maggioranza degli enti (97%), nel rendere il parere di regolarità contabile, la verificato preventivamente l’andamento delle entrate in relazione agli equilibri di bilancio;
  • l’assunzione di deliberazioni provviste del parere di regolarità tecnica è un vincolo che rispettano quasi tutti gli enti;
  • i controlli successivi di regolarità sono stati avviati da circa l’82% delle amministrazioni locali. Tra essi il 57% ha esaminato un elevato numero di atti;
  • gli esiti del controllo successivo dicono che gli atti irregolari sono stati circa il 33% di quelli esaminati;
  • nel 64% dei casi in cui sono state riscontrate irregolarità registriamo che sono state trasmesse ai dirigenti ovvero, nei comuni che ne sono sprovvisti, ai responsabili direttivi;
  • il 90% delle amministrazioni evidenzia di non trovare particolari difficoltà nella applicazione delle nuove regole;
  • le amministrazioni locali dicono di adottare il controllo di gestione nello 84% delle realtà. Per lo svolgimento di questa attività essi non adibiscono nel 60% dei casi del personale a tempo pieno;
  • a seguito degli esiti di questa forma di controllo il 64% delle amministrazioni prevede l’obbligo di adottare azioni correttive;
  • il 48% delle amministrazioni non hanno un “sistema informativo perfettamente collegato in rete con i vari uffici, che permetta di valutare in tempo reale la congruenza tra risultati ed obiettivi”;
  • la contabilità economico patrimoniale risulta essere presente nel 51% del campione esaminato;
  • gli indicatori che misurano l’attuazione del raggiungimento degli obiettivi sono stati adottati nell’86% delle amministrazioni;
  • gli esiti del controllo di gestione sono stati utilizzati per misurare la performance del personale e dei dirigenti nel 60% delle amministrazioni interessate dalla ricerca;
  • solamente il 15% utilizza il benchmarking nel controllo di gestione;
  • il controllo strategico è stato avviato dal 67% delle amministrazioni in cui esso è obbligatorio. In queste amministrazioni il personale interessato è modesto come numero;
  • lo stato di attuazione dei programmi è verificato nel 62% delle amministrazioni;
  • solamente il 51% delle amministrazioni ha evidenziato che la verifica della programmazione tiene conto del grado di assorbimento delle risorse;
  • il 90% delle amministrazioni ha attivato il controllo sugli equilibri finanziari;
  • il 20% degli enti ha adottato atti per il ripristino del pareggio di bilancio;
  • il ricorso alla Consip o agli altri soggetti aggregatori è avvenuto nello 87% delle amministrazioni;
  • il 42% delle amministrazioni ha avviato i controlli sulle società partecipate attraverso la adozione di uno specifico regolamento;
  • gli effetti prodotti sull’ente proprietario dai risultati della gestione delle partecipate sono stati esaminati dal 39% delle amministrazioni;
  • il monitoraggio sui contratti di servizio è stato realizzato nel 31% delle amministrazioni;
  • il controllo di qualità è stato avviato dal 51% degli enti.

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