21/0/2019 – Illegittima erogazione dell’indennità di galleggiamento: recupero a valere sulla pensione

Illegittima erogazione dell’indennità di galleggiamento: recupero a valere sulla pensione

Pubblicato il 20 febbraio 2019


 

La clausola contrattuale del galleggiamento trova applicazione soltanto nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva spettante al segretario, comprensiva della maggiorazione   eventualmente riconosciuta per incarichi aggiuntivi, risulti inferiore a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata dell’ente.

Di conseguenza, se con l’applicazione delle maggiorazioni la retribuzione di posizione supera quella del dirigente apicale, l’attribuzione del riallineamento deve ritenersi illegittima, con conseguente obbligo di recupero delle somme da parte dell’ente, anche a valere sulla pensione del segretario comunale cessato dal servizio.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4619 depositata il 15 febbraio 2019.

Nel caso di specie l’ente, dopo aver rilevato che la retribuzione di posizione del Segretario era stata quantificata applicando prima il galleggiamento e successivamente la maggiorazione della posizione, aveva avviato la procedura di recupero delle somme illegittimamente corrisposte a titolo di galleggiamento, dando mandato all’Inpdap di effettuare trattenute mensili sul trattamento pensionistico del segretario.

La Corte di cassazione ha affermato la legittimità della richiesta di restituzione.

Il trattamento accessorio dei Segretari comunali (e provinciali) è disciplinato dall’articolo 41 del CCNL del 16.05.2001.

Tale disposizione, dopo aver fissato al comma 3 i valori della retribuzione di posizione in relazione alla dimensione demografica degli enti sede di servizio, detta ai commi 4 (maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive) e 5 (cd. galleggiamento) due ulteriori disposizioni anch’esse attinenti al valore di questa voce retributiva.

Il comma 4 prevede che “Gli enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”.

Il successivo comma 5 stabilisce che “Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’Ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.

È questa la c.d. “clausola del galleggiamento”, introdotta per evitare una discriminazione tra il Segretario comunale, posto al vertice della struttura, ed i dirigenti.

La legge 183/2011, con l’articolo 4 comma 26, è intervenuta a fare chiarezza sul dettato contrattuale, stabilendo che “Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall’articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tale disposizione ha pertanto fissato il principio generale secondo cui l’allineamento stipendiale deve essere applicato in via eventuale, residuale, al fine di colmare l’eventuale differenza negativa “residua” della posizione del segretario con quella più elevata dell’apicale in servizio.

In altri termini trova applicazione, in successione, prima la eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario per funzioni aggiuntive ex art. 41, comma 4, del CCNL e, successivamente, ove vi sia ancora una differenza in minus della suddetta retribuzione di posizione, rispetto a quella della funzione dirigenziale più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, la regola del riallineamento (interpretazione ritenuta corretta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5248/2018).

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