tratto da FB
Aran su inquadramento e progressioni verticali
 
Domanda:
Un dipendente in servizio, già inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, a seguito di progressione verticale, è stato collocato nella categoria D, posizione economica D1, conservando, ai sensi dell’art.15, comma 22, del Ccnl del 31.3.1999, la differenza tra il trattamento tabellare iniziale ed il trattamento economico in godimento. In relazione a tal fattispecie, si chiede:
a) se quanto disposto dall’art. 15, comma 2, del Ccnl del 31.3.1999 trovi applicazione anche nella base di calcolo dell’indennità di turnazione;
b) se l’entrata in vigore del Ccnl del 21.5.2018 abbia conservato la disciplina dell’art.15, comma 2, Ccnl del 31.3.1999;
c) se l’assegno ad personam, riconosciuto dall’art.15, comma 2, del Ccnl del 31.3.1999, debba essere aggiornato sulla base degli aumenti contrattuali intervenuti nel corso degli anni ovvero se lo stesso debba rimanere immutato rispetto a quello vigente alla data del passaggio con la conseguenza di un suo riassorbimento a seguito di tali aumenti. (Comparto regioni e autonomie locali )
 
Risposta:
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.
Innanzitutto, si evidenzia che la disciplina contrattuale di riferimento, è contenuta nell’art.12, comma 8, delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale: “In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art.22, comma 15, Dlgs 75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.”.
In tal modo, le parti negoziali hanno sostanzialmente ripetuto la precedente ed analoga previsione dell’art. 15, comma 2, Ccnl del 31.3.1999, come modificato dall’art. 9, Ccnl del 9.5.2006, secondo la quale: “In caso di passaggio tra categorie nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all’art.3, comma 7, Ccnl del 31.3.1999, ai sensi dell’art.4 del medesimo Ccnl del 31.3.1999, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.”
Conseguentemente, la nuova disciplina ha una portata applicativa analoga a quella precedente.
Quindi, la stessa deve essere correttamente interpretata nel senso che, in presenza di un dipendente, inquadrato per effetto di una progressione verticale in una categoria superiore (o in profilo di B3, nell’ambito della categoria B), ove l’importo del trattamento economico in godimento dello stesso, già conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento (o nel profilo più basso di quelli precedentemente previsti all’interno della categoria B), sia superiore al trattamento stipendiale iniziale della nuova categoria (o del nuovo profilo B3 della categoria B) di inquadramento, l’eventuale maggiore importo viene conservato a titolo di assegno personale, riassorbibile solo a seguito di successiva progressione economica dello stesso lavoratore nella nuova categoria.
Occorre richiamare, poi,  le previsioni del comma 11 del medesimo art.12, Ccnl del 21.5.2018, secondo il quale: “L’importo dell’assegno personale di cui al comma 8,  fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett.b), Ccnl del 9.5.2006.”.
Anche in questo caso, le parti hanno ripetuto una disciplina già contenuta nel precedente art.9, comma 2, Ccnl dl 9.5.2006.
Alla luce di quanto detto, relativamente alle particolari problematiche esposte, l’avviso della scrivente Agenzia si può così riassumere:
a) l’indennità di turno è determinata (art.23,comma 5, del Ccnl delle Funzioni Locali del 21.5.2018), applicando una maggiorazione oraria,  diversificata in relazione alle diverse tipologie di turno, sulla retribuzione di cui all’art.10, comma  2, lett.c), del Ccnl del 9.5.2006. Tale retribuzione, come si evince dalla formulazione della clausola contrattuale, è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lett.b) del medesimo art.10 del Ccnl del 9.5.2006, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. Nella nozione di retribuzione della lett.b) sono ricompresi anche gli assegni riassorbibili del sopra citato art.9, comma 1, del Ccnl del 9.5.2006.  Si tratta proprio degli assegni personali finalizzati a garantire al dipendente inquadrato in una categoria superiore per progressione verticale il maggiore trattamento economico in godimento dello stesso, già conseguito per effetto di progressione economica orizzontale, nella precedente categoria di inquadramento, inseriti in tale nozione di retribuzione espressamente anche dall’art.9, comma 2, Ccnl del 9.5.2006. Pertanto, nel caso in esame, ai fini della determinazione dell’indennità di turno del dipendente interessato, a seguito della collocazione in D1 occorre tenere conto dell’assegno personale pari alla differenza tra D1 e C5. Tale assegno, come è noto è riassorbibile con la successiva progressione orizzontale nella nuova categoria di inquadramento. Per completezza informativa, si ricorda che la riconduzione dell’assegno di cui si tratta è avvenuta solo con gli art.9, comma 2, e 10, comma 2, lett.b) e lett.c), del Ccnl del 9.5.2006. Pertanto, tale disciplina poteva trovare applicazione solo per i passaggi di categoria intervenuti successivamente alla data di definitiva sottoscrizione del Ccnl del 9.5.2006 (art.9, comma 3, del Ccnl del 9.5.2006).
b)l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che l’assegno previsto prima dall’art. 15, comma 2, del Ccnl del 31.3.1999, poi dall’art.9 del Ccnl del 9.5.2006 ed ora dall’art.12 del Ccnl del 21.5.2018, una volta acquisito definitivamente dal lavoratore a seguito della progressione verticale,  non sia rivalutabile a seguito degli  incrementi recati da successivi rinnovi contrattuali. Si tratta, infatti, solo di una forma di garanzia retributiva, per la quale il Ccnl prevede esclusivamente il riassorbimento per effetto di future progressioni economiche orizzontali nella categoria.

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