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Fondo rischi contenzioso, la Corte dei conti chiede un monitoraggio dinamico

di Aldo Milone

 

QUI la delibera della Corte dei conti Veneto n. 279/2018

“La norma tecnica (a valenza legislativa) contenuta al punto 5.2.h) del principio contabile applicato che riguarda la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) impone l’obbligo dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso legale in caso di soccombenza probabile o sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva. In questo modo si vuole scongiurare il richio di squilibri di bilancio strutturali dovuti a sentenze che determinano per l’ente locale oneri di rilevante entità finanziaria non affrontabili con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio.

Con la delibera n. 279/2018, la Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, consolida e precisa il principio dell’obbligatorietà della costituzione di un apposito fondo rischi in presenza di una obbligazione passiva condizionata all’esito del giudizio.”

 

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