Inoltre i giudici molisani, nel pronunciarsi sull’appello, hanno equiparato quanto già versato dai contribuenti in pendenza del precedente giudizio tributario, agli interessi e sanzioni richiesti oggi dall’appellante. Nel caso in esame i giudici molisani, rifacendosi anche all’insegnamento della Suprema Corte (sent. 21623/2015), concludono che “la riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l’esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 e.e. (richiamato anche, per l’imposta di registro, dall’art. 78 D.P.R. 131186)”.
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