tratto da self-entilocali.it
Lombardia, del. n. 352 – Spese progettazione correlate all’opera
Pubblicato il 25 settembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire incarichi per le sole spese di progettazione (di livello minimo e successive), qualora manchino presso l’Ente le risorse destinate al finanziamento dell’intera opera cui la progettazione si riferisce.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 352/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 settembre 2019, hanno ricordato, in base all’attuale normativa vigente in materia (ex artt. 21 e 23 d.lgs. 50/2016), che non si  possono contabilizzare, tra le spese di investimento, gli incarichi relativi alla sole spese di progettazione, se non sono state inserite le opere pubbliche da realizzare nei documenti di programmazione dell’Ente, in cui siano esplicitate le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione, ex ante, conosciute o conoscibili attendibilmente.
I magistrati contabili hanno precisato che la progettazione di un’opera pubblica non costituisce un’attività fine a sé stessa, e dunque svincolata da successive fasi di esecuzione dei lavori, pertanto, l’affidamento di un incarico di progettazione deve essere correlato alla realizzazione dell’opera pubblica, inserita nei documenti di programmazione dell’Ente, con indicazione delle risorse finanziarie da reperire per la sua realizzazione, in conformità quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, allegato 4/2, paragrafi 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14.
Ciò che rileva, per i magistrati contabili, ai fini della corretta contabilizzazione delle spese di progettazione, è il riferimento agli stanziamenti inerenti l’opera pubblica complessiva da realizzare, a cui la progettazione è funzionalmente correlata, oltre all’accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell’opera, quale condizione imprescindibile per il conferimento degli incarichi di progettazione (Corte dei Conti, Sez. App. Sent. 364/2008).
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, non si possono imputare, tra le spese di investimento, le spese inerenti gli incarichi di progettazione laddove non sia stata adeguatamente inserita, nei documenti di programmazione dell’ente, la realizzazione dell’opera pubblica, con specifica individuazione delle risorse finanziarie da reperire per la sua realizzazione, a cui la spesa di progettazione è destinata.

Nessun tag inserito.

Torna in alto