30/10/2020 – Progettazioni, spetta l’incentivo – Impiegato Pa pagato da altre amministrazioni aggiudicatrici

Delibera Cdc Emilia-Romagna sulla verifica da parte dei tecnici esterni alla stazione appaltante
Progettazioni, spetta l’incentivo – Impiegato Pa pagato da altre amministrazioni aggiudicatrici
a cura di Andrea Mascolini

L’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione per lo svolgimento della verifica preventiva di cui all’articolo 26 del codice appalti può essere assegnato anche in caso di utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni. Lo ha affermato la delegazione regionale dell’Emilia-Romagna della Corte dei conti con la delibera n. 87/2020.

 
Per la Corte dei conti «gli indici normativi a disposizione non sembrano negare in alcun modo la possibilità di incentivare il dipendente di altra amministrazione a fronte dello svolgimento di funzioni tecniche». Dal momento che l’art. 113 del codice appalti individua al comma 2 nelle «amministrazioni aggiudicatrici» i soggetti che possono destinare compensi incentivanti per funzioni tecniche «svolte dai dipendenti delle stesse» la questione attiene alla possibilità di riferirsi ai dipendenti della medesima amministrazione aggiudicatrice che abbia provveduto allo stanziamento dei compensi incentivanti, ovvero anche ai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, le quali sono definite dall’art. 3, comma 1, lett. a) del codice come «le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti».
 
La delibera opta per la lettura meno restrittiva in primo luogo per il dato letterale rinvenibile al comma 5 dell’art. 113, che al quarto periodo afferma che «gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo».
 
Ciò è indice del fatto che implicitamente si ammette la possibilità per il dipendente pubblico di essere remunerato per funzioni tecniche anche da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici.
 
In secondo luogo questa tesi risulta coerente, ha detto la Corte, con la ratio della norma che si è evoluta nel tempo passando da quella di incentivare prestazioni specialistiche poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, per le quali le amministrazioni pubbliche che non dispongano di personale interno qualificato dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni (con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente) a quella, più generale, di accrescere l’efficienza della spesa attraverso l’incentivazione di un novero di attività, anche puramente amministrative, pur sempre funzionali alla realizzazione di appalti. Tale finalità, ha detto la magistratura contabile, «non sembra in effetti in alcun modo contraddetta dal ricorso a professionalità reperibili nell’ambito dei soggetti qualificati come amministrazioni aggiudicatrici».
Pertanto, l’attività di verifica preventiva della progettazione di cui all’ articolo 26 del codice appalti svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6 dell’art. 26 nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è incentivabile a norma dell’art. 113 del medesimo decreto legislativo, ricorrendone le condizioni generali elencate al punto 2.1 in diritto, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante.
È necessario però che vi sia il regolamento interno, il fondo ex art. 113, comma 2, lo stanziamento sul quadro economico dell’intervento e che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto