tratto da eius.it
Appalti pubblici: la disciplina dell’accesso civico generalizzato si applica anche alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, esecuzione compresa
La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione contemplata dal comma 3 dell’art. 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. 241/1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, salva la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (conferma TAR Toscana, sez. I, sent. n. 611/2019) (v. anche CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020, in questa Rivista).
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