04/10/2016 – Il diritto di rogito dei segretari

Il diritto di rogito dei segretari

di Arturo Bianco

Per la Corte dei Conti i segretari inquadrati in fascia A e B non hanno diritto a percepire i diritti di rogito, neppure se svolgono la propria attività in comuni privi di dirigenti. Per il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, questi compensi vanno erogati a tutti i segretari dei comuni in cui non vi sono dirigenti, inclusi quelli iscritti nella fascia A e B. La Corte Costituzionale implicitamente si è espressa in questa direzione. Altro elemento di contrasto è che, per la Corte dei Conti, i vice segretari possono percepire questi compensi anche se il segretario dell’ente non li riceve. Per la Ragioneria Generale dello Stato invece ciò non è possibile.

Come si vede, ad oltre 2 anni di distanza dalla novella contenuta nel DL n. 90/2014, vi sono ancora numerosi dubbi interpretativi, che richiedono un chiarimento certo ed univoco. Nel frattempo appare utile che i comuni calcolino i compensi spettanti ai segretari di fascia A e B come diritti di rogito e non li liquidino.

Si deve ricordare che comunque vi sono alcuni elementi di chiarezza: nei comuni con dirigenti non spettano questi compensi; i segretari di fascia C hanno diritto a percepirli; i compensi possono essere erogati entro il tetto di 1/5 del trattamento economico annuo e non vanno più commisurati, per singolo atto, al 75% del 90%, ma all’intera cifra incassata dall’ente.

Occorre inoltre aggiungere, con la recente sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 208/2016 che si deve considerare acquisito il principio che “i diritti di rogito vanno liquidati al Segretario rogante, sia esso titolare o supplente, in misura proporzionale ad 1/3 dello stipendio, rapportato al periodo di effettivo servizio svolto dall’interessato presso l’Ente di riferimento”.

LA TESI DELLA CORTE DEI CONTI 

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2015 ha stabilito il seguente principio di diritto: “Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del DL 24 giugno 2014, n. 90, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretari.  Le somme  destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.

Il recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Emilia-Romagna n. 74/2016 ha confermato la validità di questa lettura dopo le sentenze del Tribunale di Milano e della Corte Costituzionale.

IL TRIBUNALE DI MILANO

I diritti di rogito vanno riconosciuti a tutti i segretari che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Milano 1539 del 18 maggio 2016. 

La “ratio della norma pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali. La norma risulta perfettamente aderente dal disposti dell’articolo 37 del CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti  di segreteria”.

Per la sentenza la disposizione è chiara “e non necessita di alcuna interpretazione”.

Occorre evidenziare che la sentenza si muove nel solco della indicazione contenuta nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 75 dello scorso 7 aprile, nella quale leggiamo testualmente che “la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito”.

I VICESEGRETARI

La possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei vicesegretari che sostituiscono i segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è oggetto di letture diametralmente opposte da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti delle Marche e della Liguria, che la ammettono, mentre è invece esclusa dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per le due sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti i vicesegretari che sono posizione organizzativa hanno diritto a ricevere queste compenso anche nei comuni in cui essi sostituiscono i segretari inquadrati in fascia A o B. Si arriva a questa conclusione sulla base della considerazione che la disciplina dei compensi di rogito ai vicesegretari è disciplinata da una norma contrattuale. E che tale disposizione non risulta essere stata abrogata, neppure in modo implicito dalla novella contenuta nel D.L. n. 90/2014. 

Una posizione agli antipodi è stata assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere 26297/2016. In tale documento viene evidenziato che i vicesegretari titolari di posizione organizzativa che sostituiscono segretari di fascia A e B, quindi in enti senza dirigenti, non possono percepire i diritti di rogito allo stesso modo dei soggetti che da essi sono sostituiti. Ecco i tratti essenziali del parere: “venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, deve ritenersi che viene a mancare il presupposto per potere continuare a riconoscere tali diritti” alla figura che è chiamata a sostituirlo, cioè al vicesegretario

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