03/09/2019 – Enti legittimati a proporre richieste di parere alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

Enti legittimati a proporre richieste di parere alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Esaminando i profili di ricevibilità e ammissibilità della richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 (che innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti), il magistrato contabile del Veneto, con la delibera 18 luglio 2019, n. 192, ne dichiara l’inammissibilità sotto il profilo soggettivo poiché proveniente da una società a totale capitale pubblico locale, soggetto non legittimato a sollecitare l’attività consultiva della Corte dei conti.
L’attività consultiva di cui alla norma, la cui funzione si caratterizza per essere d’ausilio al sistema degli enti locali nel suo complesso, flessibilizza, com è evidente, il rapporto tra gli enti e la Corte, costituendo la punta più avanzata degli strumenti collaborativi nel promuovere l’adeguata applicazione della normativa mediante la prevenzione di comportamenti irregolari. L’ausilio che viene offerto si configura, quindi, nei suoi presupposti soggettivi ed oggettivi, come collaborazione istituzionale con il sistema degli enti locali finalizzata alla tutela della regolarità contabile e finanziaria.
Giova però ricordare, al riguardo, che a prescindere dal nomen utilizzato nella richiesta formulata (richiesta di parere, ovvero di collaborazione, atteso che il contenuto non può che essere una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica), questa, intesa come “atto propulsivo volto ad eccitare l’esercizio della funzione consultiva da parte di un organo magistratuale che agisce in posizione di neutralità in un contesto di attribuzione di natura collaborativa nell’interesse generale del sistema delle autonomie locali” (definizione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria, giusto parere n. 1/2004), è una facoltà attribuita dal legislatore: a) alle Regioni, che la esercitano direttamente; b) a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.
La legittimazione, dunque, è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, la cui elencazione (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) riproduce letteralmente quella dell’art. 114 Cost., nel testo sostituito dall’art. 1L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, della quale l’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, è norma d’attuazione. Da ultimo, l’art. 10-bisD.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, fermo restando i requisiti soggettivi di ammissibilità sopra richiamati, ha introdotto un nuovo periodo nel testo del citato art. 7, comma 8, prevedendo che le richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata.
Secondo il tenore letterale della norma, quindi, ed in tal guisa si è regolata la Corte dei conti, non sono ammissibili richieste provenienti dalle forme associative degli enti locali, come le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi e le associazioni, nonché dai loro enti strumentali, o da altri enti istituzionali in genere; in ogni caso, la magistratura contabile ha già respinto per inammissibilità richieste di parere provenienti da: i) privati cittadini; ii) AUSL-Azienda Unità Sanitaria Locale/ASL-Azienda Sanitaria Locale; iii) Camera di Commercio; iv) IPAB-Istituto pubblico di assistenza e beneficenza; v) Azienda Pubblica Servizi alla persona-ASP.
Sulla natura tassativa dell’elencazione dei soggetti legittimati ad attivare la funzione consultiva si è formata, peraltro, una consolidata giurisprudenza contabile, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla L. n. 131/2003, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte: per tutte, si veda la deliberazione n. 13/AUT/07 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.
Conclusivamente, e diversamente non poteva essere, una società a totale capitale pubblico locale è soggetto non legittimato a sollecitare l’attività consultiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, che circoscrive la possibilità di richiesta di pareri alla Corte dei conti ai soli enti specificamente indicati nella legge stessa.
Sul punto, tuttavia, va richiamato il parere della Corte dei conti-Sezione Controllo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 55 dell’8 maggio 2009, che ha riconosciuto ad una società in house di enti pubblici del territorio la facoltà di attivare l’attività consultiva della Corte dei conti: va evidenziato, però, come la Corte chiaramente indichi che non trattasi di parere ex L. n. 131/2003, ma, essendo Regione a Statuto Speciale, di motivato avviso, che, diversamente dalle richieste di parere rivolte alle altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, rispetto alle quali la disposizione di riferimento è, come visto, quella contenuta nell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, trova fondamento nell’art. 33, comma 4, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall’art. 3D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

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