tratto da Italia Oggi

Servizi cimiteriali, l’accesso civico non si può rifiutare

di Dario Ferrara

QUI Tar Catania n. 549/2019

Impossibile restare in silenzio di fronte alla domanda del cittadino che chiede trasparenza sul loculo dove è sepolto il padre. Entro trenta giorni il comune deve esibire sia il regolamento delle concessioni nel cimitero sia il relativo registro alla persona che punta all’assegnazione definitiva. E ciò perché l’amministrazione locale avrebbe dovuto già riconoscere l’accesso civico chiesto via Pec da parte dell’uomo, che ha interesse a verificare l’effettiva disponibilità giuridica del loculo. È quanto emerge dalla sentenza 549/19, pubblicata dalla terza sezione della sede di Catania del Tar Sicilia. Secondo i giudici è illegittima la condotta inerte serbata dall’ente locale, che neppure si costituisce in giudizio, mentre la posta elettronica all’ufficio competente risulta inviata a circa sei mesi dal funerale del padre, quando la salma è stata inumata. Eppure l’articolo 32 della legge 69/2009 parla chiaro: le delibere del comune con cui sono approvati i regolamenti devono essere pubblicati sull’albo digitale dell’ente: la disponibilità del documento sul sito web dell’amministrazione assolve all’obbligo di pubblicità legale. Il che nella specie non è avvenuto. L’accesso civico al regolamento è motivato dal cittadino con la necessità di fare chiarezza sulla situazione del loculo del padre: la parte deve poter predisporre memorie partecipative e controdeduzioni; insomma: risulta dimostrato un interesse proprio, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti che riguardano il caro estinto.

Nessun tag inserito.

Torna in alto