Espropriazione per pubblica utilità: il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione ex artt. 11 e 16 t.u.es. comporta l’illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli atti successivi

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»), comporta l’illegittimità sia dell’atto dichiarativo della pubblica utilità sia degli atti successivi, a nulla rilevando che l’interessato fosse comunque a conoscenza del procedimento; né tale vizio può essere sanato giusta l’art. 21-octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), attesa la natura ampiamente discrezionale dei provvedimenti in materia espropriativa.

TAR Calabria, sezione II, 20 febbraio 2020, n. 321

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