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Veneto, del. n. 34 – Copertura contributi servizi di trasporto
Pubblicato il 8 aprile 2020
Un sindaco ha chiesto un parere circa l’opportunità di dare parziale copertura finanziaria al servizio di trasporto per asili nido e scuole per l’infanzia con risorse proprie, con minor aggravio dei costi a carico degli utenti, in ragione delle condizioni di famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 34/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 aprile, hanno sottolineato che, ai sensi dell’art. 117 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) l’erogazione del servizio deve avvenire in condizioni di equilibrio economico e finanziario, di modo che la spesa risulti sostenibile per le finanze dell’ente, e che una tariffa va sempre prevista in linea generale come corrispettivo a fronte della prestazione. Il Collegio, richiamando la precedente deliberazione n. 339/2019, hanno evidenziato come non sia negata, per gli enti locali, la possibilità di concedere alcuni servizi di interesse pubblico prevalente per lo sviluppo della comunità di riferimento a titolo gratuito, a patto che si preveda uno scaglionamento sulla base degli indicatori di posizione economica equivalente.
Detto ciò, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento di competenza dell’ente locale, i magistrati hanno concluso che la necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l’individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l’utenza del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.
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