Il che si evince dal suddetto articolo 192, comma 3, del codice dell’ambiente che impone all’amministrazione di instaurare un contraddittorio con i potenziali destinatari dell’ordinanza di rimozione («…chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali questa violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo»).
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 9258/2020 che ha annullato l’ordinanza con la quale il sindaco di un Comune, sulla base degli articoli 50 del Dlgs 267/2000 (Tuel) e 192, comma 3, del codice dell’ambiente, aveva ingiunto a una società di procedere al recupero e al trasporto in discarica di rifiuti speciali non pericolosi depositati su un terreno di sua proprietà.
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