Questo è il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 64 del 7 gennaio 2020.
Nel caso trattato era stata bandita una gara di lavori. Conclusa la gara, un Consorzio concorrente aveva avanzato richiesta di accesso finalizzata ad ottenere tutti gli atti di gara ed, in particolare, il complesso della documentazione relativa all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, compresa quella relativa alla fase di giustificazione dell’anomalia dell’offerta, nonché tutti i corrispondenti verbali della Commissione di gara con gli eventuali allegati.
La Stazione appaltante trasmetteva i soli verbali di gara, rappresentando – in relazione alle altre richieste – che l’accesso avrebbe dovuto essere differito all’esito della aggiudicazione.
Disposta l’aggiudicazione, il Consorzio rinnovava la richiesta di acquisire anche la documentazione tecnica dell’offerta risultata aggiudicataria, nonché quella relativa alla operata verifica dell’anomalia dell’offerta.
In sede di contraddittorio, l’aggiudicataria negava l’ostensione, poiché le parti del progetto definitivo e dei giustificativi, così come le relazioni tecniche e le schede illustrative, rappresentavano, a suo dire, il risultato del know-how, degli investimenti nell’innovazione, della qualificazione professionale e del proprio lavoro imprenditoriale: erano dunque documenti tutelati dal segreto tecnico e commerciale.
L’accesso veniva, quindi, consentito limitatamente ai documenti non coperti dal rivendicato segreto industriale.
Seguiva il ricorso avverso detto provvedimento.
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