14/10/2020 – Lavoro agile: dall’UPI un utile vademecum operativo

Lavoro agile: dall’UPI un utile vademecum operativo
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
Premessa
Le Province devono fare ogni sforzo per riattivare le loro strutture amministrative per far fronte alle funzioni fondamentali e agli impegni di rilancio degli investimenti locali di loro competenza (strade e scuole) e per offrire un utile supporto a tutti gli enti locali del territorio, soprattutto quelli più piccoli, attraverso le loro strutture di assistenza tecnica e amministrativa e le stazioni uniche appaltanti.
Parte da questa premessa l’UPI per fornire agli enti associati – e per essi anche agli altri enti locali – una serie di indicazioni utili a gestire il lavoro agile nella “terza fase” dell’emergenza Covid-19. Lo smart working semplificato di cui all’art. 87 del D.L. n. 18/2020 è regolato dall’art. 263 del D.L. n. 34/2020, come integrato dall’art. 31 del D.L. n. 76/2020.
Le PA sono impegnate, fino al 31 dicembre 2020, ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro semplificato al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Spetta al Ministro per la pubblica amministrazione stabilire modalità organizzative e fissare criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.
Le singole amministrazioni devono, entro il 31 gennaio di ciascun anno, adottare il “Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA), quale sezione del Piano della performance, che individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in tale modalitè, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che non subiscano penalizzazioni di sorta. Definisce inoltre le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.
I contingenti
A detta dell’UPI, il lavoro agile non può essere applicato più in forma generalizzata a tutto il personale non addetto ad attività indifferibili e urgenti, in quanto il principio ora espresso dal legislatore è quello del rientro in servizio del personale, secondo le regole dettate dai singoli dirigenti, con l’obiettivo di mantenere in lavoro agile il 50% del personale impiegato nelle attività “che possono essere svolte in tale modalità”.
Non si tratta più di uno smart working generalizzato per tutte le attività non indifferibili da rendere in presenza, ma di uno smart working programmato, attraverso un piano correlato ad attività che possono essere rese in tale modalità. Da qui il primo impegno per ogni dirigente: aggiornare e implementare la mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità agile senza arrecare disfunzioni o ritardi, tenendo conto della situazione organizzativa.
A tal fine, l’UPI offre un elenco di attività da rendere in presenza. Tra esse, le attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi, la protezione civile, la polizia locale, le attività di vigilanza e direzioni lavori sui cantieri, le attività per le quali è necessario utilizzo di strumenti e supporti non digitali, le attività di accoglienza e di supporto al funzionamento dell’ente.
Il contingente di personale del 50% da impiegare in smart working dovrà essere calcolato pertanto sul personale che è impiegato nelle altre attività in cui è possibile lavorare in modalità agile sulla base delle richieste degli interessati.
Anche al fine di individuare questo 50% che può essere impiegato in smart working, l’UPI indica alcune priorità: soggetti fragili, genitori con figli in età scolare, dipendenti con famigliari titolari della L. n. 104/1992 o che necessitano di cure, dipendenti con distanza casa-lavoro.
Le modalità
Secondo l’UPI, l’orario di lavoro potrebbe essere calibrato su 7 ore e 12 minuti al giorno, con possibilità di espletare la prestazione di lavoro agile in una fascia oraria molto ampia dalle 7:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì, e con l’obbligo di almeno 30 minuti di pausa. Al fine di garantire il coordinamento del lavoro è previsto l’obbligo di compresenza in una fascia oraria decisa col rispettivo dirigente.
Nel piano di organizzazione del lavoro agile fino al 31 dicembre 2020 le Province dovranno altresì considerare i seguenti aspetti: la possibilità di rientrare in servizio uno o più giorni lavorativi della settimana, in relazione alle esigenze organizzative concordate col dirigente; la partecipazione del dipendente in modalità agile a conference call e a riunioni via web; eventuali uscite nelle fasce di compresenza pattuita vanno preventivamente comunicate via e-mail al proprio responsabile; con periodicità pattuita col rispettivo dirigente va inviato al proprio responsabile un report riassuntivo del lavoro settimanale svolto; non si maturano buoni pasto; si possono utilizzare permessi retribuiti per l’espletamento di visite mediche, per permessi legge 104 e per permessi assemblea anche in modalità telematica.

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