26/02/2020 – Nuovo sistema di scelta del presidente del collegio dei revisori dell’ente locale

Nuovo sistema di scelta del presidente del collegio dei revisori dell’ente locale
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale, col parere del 30 gennaio 2020, si esprime in ordine all’applicabilità dell’art. 57-ter, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Tra le tante novità introdotte dal decreto soprarichiamato che riguardano gli enti locali, interessano in questa sede le modifiche al sistema di nomina dell’organo di revisione e, in particolare, quella che riguarda il presidente dell’organo collegiale; soggetto previsto, peraltro, soltanto nei seguenti enti: a) comuni con popolazione residente di almeno 15.000 abitanti, rilevata dai dati ISTAT e riferita alla fine del penultimo anno precedente; b) comuni facenti parte di un’unione con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, rilevata dai dati ISTAT e riferita alla fine del penultimo anno precedente, e che svolge in forma associata le funzioni dell’organo di revisione anche per gli stessi comuni che ne fanno parte; c) unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte; d) province; e) città metropolitane.
Al riguardo, giova ricordare che fino alla conversione del D.L. n. 124/2019, il presidente dell’organo di revisione era selezionato, tra i componenti estratti, ed individuato in quello che risultava aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di uguale numero d’incarichi ricoperti, occorreva avere riguardo alla maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si aveva svolto l’incarico: tale regola, evidentemente, mirava a scegliere, come presidente del collegio, il soggetto sorteggiato con maggiore esperienza di revisione negli enti locali.
Per effetto della novella normativa suddetta, all’art. 16D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto il seguente comma 25-bis: “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento“.
La nuova normativa, quindi, prevede l’elezione del presidente a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell’ente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 (la fascia professionale attualmente più elevata) del regolamento approvato con il D.M. Interno n. 23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche a detto regolamento.
Di là delle polemiche e del dibattito che si è aperto intorno a questa modifica che, per certi versi, vede un parziale ritorno alla “nomina politica dell’organo di revisione”, riportandoci indietro di circa un decennio (praticamente la situazione ante D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che ha introdotto il sistema di elezione a sorte dei revisori) e che, in buona sostanza, sdoppia il sistema di nomina dei componenti dell’organo collegiale, con un presidente nominato direttamente dall’organo consiliare dell’ente e gli altri due componenti sorteggiati dalla Prefettura, ciò che qui interessa è riportare l’orientamento ministeriale più sopra richiamato, espresso a fronte della richiesta di un comune il cui organo collegiale di revisione contabile si trova in regime di prorogatio.
L’Ente, dunque, interroga il Dicastero circa la possibilità, per il Consiglio, di esercitare la facoltà di cui al comma 25-bis, art. 16D.L. n. 138/2011, di eleggere il presidente dell’organo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ex D.M. n. 23/2012 e, in tal caso, se l’estrazione avvenuta il 21 novembre 2019, per il rinnovo del citato organo di revisione, sia valida o se si debba procedere ad una nuova estrazione.
In risposta, il Ministero evidenzia che dall’interpretazione letterale dell’art. 57-ter, emerge che il comma 1, lett. b), che inserisce nell’art. 16 il comma 25-bis che, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ex D.M. Interno n. 23/2012, esplica i suoi effetti in via diretta dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto.
Gli enti, quindi, a far data dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 157/2019):
– hanno la facoltà di applicare la nuova disposizione relativa alla scelta del presidente;
– inoltre, valutando gli effetti che medio tempore si sono consolidati per gli enti locali che hanno effettuato estrazioni prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, oppure anche dopo l’entrata in vigore, le cui nomine non siano ancora avvenute, dal 25 dicembre 2019, anche in caso di sostituzione del presidente di un collegio già in carica, il consiglio dell’ente locale può procedere col nuovo sistema di scelta del presidente del collegio.
Indicazioni circa l’immediata operatività della novella legislativa in esame erano già state fornite dallo stesso Ministero che, con comunicato n. 2 del 28 gennaio 2020, informava testualmente che “In attuazione dell’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, si rende noto che nella pagina internet dedicata all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, al link visionabile nelle risorse correlate, è inserita apposita sezione denominata “Elenco revisori in fascia 3” che permette di consultare in tempo reale tutti i soggetti candidabili alla funzione di presidente. Pertanto, al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’ente locale, è invitato ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa verifica se il presidente scelto sia inserito anche nell’Elenco dei revisori vigente a tale data.“.
Pertanto e conclusivamente, dal 25 dicembre 2019, anche in caso di sostituzione del presidente di un collegio già in carica, il consiglio dell’ente locale può procedere con il nuovo sistema di scelta del presidente del collegio.
Ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, tuttavia, l’ente locale deve verificare, al momento della delibera di nomina, che il Presidente scelto, su base regionale, sia ancora presente nell’elenco dei revisori vigente a tale data: si tratta, questa, della successiva indicazione fornita dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza locale, giusto parere 14 febbraio 2020, emanato in continuità con il precedente parere del 30 gennaio e con il comunicato del 28 gennaio.
In buona sostanza, tenuto conto della modifica in corso di adozione e relativa all’ambito territoriale del sorteggio dei revisori (regionale piuttosto che provinciale, ex comma 2, art. 57-terD.L. n. 124/2019), il Ministero rimarca che “Dall’interpretazione letterale della norma di cui alla lettera b) del citato art. 57-ter, emerge testualmente che la scelta del componente con funzioni di presidente, avviene tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 2012, quindi il legislatore ha indicato il regolamento attualmente vigente, cioè quello su base regionale. Infatti, il successivo comma 2 demanda al Governo di modificare il predetto regolamento sotto tale aspetto territoriale. Pertanto, nelle more della modifica si applica la disciplina vigente. Ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, l’ente locale dovrà individuare il soggetto dagli elenchi, emessi dal sistema informatico e allegati al verbale di estrazione, previa verifica, al momento della delibera di nomina, che il Presidente scelto sia ancora presente nell’elenco dei revisori vigente a tale data.”.
In ogni modo, in caso di estrazione avvenuta in vigenza del nuovo sistema di scelta del Presidente prima delle rettifiche informatiche apportate allo stesso, l’estrazione è valida: ci si riferisce, ovviamente, ad estrazioni effettuate dopo il 25 dicembre 2019, ma il problema nasce con riferimento a quelle svolte con modalità informatiche predisposte prima dell’entrata in vigore dell’art. 57-ter, non adeguate all’intervenuta modifica normativa (per difficoltà legate al periodo festivo piuttosto che alla complessità della banca dati in uso alle Prefetture per le estrazioni dei revisori). Concretamente, la fattispecie da esaminare è la seguente: la Prefettura, anche dopo il 25 dicembre 2019, ha inviato al comune un elenco di revisori di cui tre nominativi per la nomina e sei come riserve.
A risoluzione dell’evidente “incidente di percorso”, il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza locale, interpellato al riguardo, con parere 18 febbraio 2020 afferma quanto segue: “Si conferma la validità dell’estrazione comunque avvenuta e si ritiene che, per semplificazione amministrativa e per non ledere le aspettative del terzo sorteggiato esponendo l’ente a possibili azioni legali, sarebbe opportuno che il consiglio comunale scegliesse la figura del Presidente del collegio nella terna. Si rinvia, comunque, la decisione alla piena autonomia dell’ente che individuati i componenti del collegio nei primi due estratti, salvo scorrere la graduatoria in caso di rinuncia, potrebbe scegliere il Presidente tra tutti coloro che sono iscritti in fascia 3 nella Regione ……..“.

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