05/12/2017 – Accesso alla corrispondenza con la Corte dei conti

Accesso alla corrispondenza con la Corte dei conti

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

Con la sentenza che si presenta, il giudice amministrativo si pronuncia in ordine al diritto d’accesso, da parte dei consiglieri comunali, alla corrispondenza dell’Ente con la Corte dei conti.

Giova preliminarmente ricordare che il diritto d’accesso dei consiglieri comunali nei confronti dell’Ente d’appartenenza trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la L. 7 agosto 1990, n. 241, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l’art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali “il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato“.

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento, in capo al consigliere comunale, di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al diritto d’accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggiore ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A. e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza). In tal senso, va anche evidenziato che: a) dalla locuzione “utili“, contenuta nell’art. 43D.Lgs. n. 267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto d’accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni; b) il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’Ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.

Quanto premesso, la controversia in esame è risolta con la sentenza 7 novembre 2017, n. 1745, pronunciata dal T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, nella quale, dando ragione a parte ricorrente, si riconosce la legittimità dell’istanza d’accesso formulata da un consigliere comunale alla corrispondenza con la Corte dei conti la quale, peraltro, non aveva in alcun modo segnalato il carattere riservato degli atti in parola.

Di seguito i fatti dai quali scaturisce il ricorso: i) un consigliere comunale richiedeva copia delle note con cui il segretario comunale rispondeva ad alcune richieste della Procura generale della Corte dei Conti; ii) in assenza di una risposta, proponeva il ricorso in esame.

Il giudice, dopo aver illustrato il contenuto e le finalità del diritto d’accesso ex art. 43 TUEL, ritiene che la particolarità delle vicende trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato e, in conclusione, ordina al Comune di esibire la corrispondenza tra il segretario comunale e la Corte dei Conti, con facoltà per il ricorrente di estrarne copia.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 7 novembre 2017, n. 1745

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