Spetta all’ente proprietario della strada la messa in sicurezza dell’albero pericoloso
di Daniela Dattola
QUI Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 10850/2019.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16 comma 1 e 29 commi 1 e 2 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) e 26 commi 6 e 9, Dpr 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) la protezione e/o la rimozione e di un albero secolare di alto fusto che non rispetta la fascia di rispetto stradale, ma piantato prima dell’entrata in vigore di dette norme, spetta all’Ente proprietario della strada e non alla proprietaria del fondo contiguo alla sede stradale su cui lo stesso insiste.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 10850/2019.
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