tratto da giurisprudenzappalti.it
Esercizio abusivo del diritto di accesso agli atti (offerta tecnica)
Tar Puglia, Bari, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1301
Scritto da Elvis Cavalleri – 10 Ottobre 2019
Nell’ambito di una gara il secondo graduato richiede l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante non accoglie l’istanza “in considerazione della particolare natura della gara avente ad oggetto apparecchiature elettro-idrauliche facenti parte di un sistema telecomandato e telerilevato per la distribuzione regolamentata di acqua, comportante necessarie attività di ricerche e di sviluppo finalizzate all’acquisizione di soluzioni avanzate dal punto di vista idraulico, elettronico ed informatico”, come emerge dalla dichiarazione dell’aggiudicataria secondo la quale “i dispositivi offerti, come è noto, non vengono costruiti secondo standard tecnici aperti e condivisi, ma sulla base di un’attività di progettazione, come pure di ricerca e sviluppo, utilizzando hardware, software e tecnologie produttive ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi progettuali, degli standard qualitativi e delle performance tecnologiche richieste dal mercato. Le migliorie progettuali offerte in sede di gara, le caratteristiche della carpenteria metallica, delle idrovalvole, dei dispositivi elettronici, nonché i protocolli di comunicazione e il sistema di telecontrollo non possono essere oggetto, alla luce di quanto esposto, di accesso conoscitivo da parte della concorrenza, in quanto costituiscono proprietà industriale e commerciali della scrivente […]”.
Secondo Tar Puglia, Bari, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1301 il diniego è pienamente legittimo.
“A fronte di tanto risultava doveroso per l’Amministrazione resistente far constare le attestate ragioni di tutela degli elaborati di natura intellettuale inerenti segreti tecnici e/o commerciali della società aggiudicatrice, respingendo la richiesta di accesso, peraltro in correlazione con una gara d’appalto dal chiaro contenuto innovativo.
A parere del Collegio è poi dirimente, nel caso di specie, che si motivi l’interesse della richiedente all’accesso nel seguente modo: “La necessità di avere questo accesso il più rapidamente possibile è dovuto, tra l’altro, oltre che ai nostri diritti (la massima trasparenza deve sempre contraddistinguere i rapporti tra ente appaltante e impresa concorrente), al fatto che il Vostro spettabile Ente ha nel frattempo indetto una ulteriore gara (con scadenza 09 aprile) identica a quella in oggetto e quindi la disponibilità della documentazione di che trattasi ci consentirà di essere più competitivi.”.
L’acquisizione della documentazione tecnica della ditta controinteressata a fini di incremento della propria competitività concorrenziale ai danni di quest’ultima costituisce un esercizio abusivo del diritto di accesso, in quanto mirante ad una inappropriata acquisizione indiretta di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale, tanto che la medesima ricorrente non aveva autorizzato l’Ente all’ostensione della documentazione tecnica di sua provenienza.
Peraltro, come è noto, i commi 5 e 6 dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici rimarcano come l’accesso “alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” sia consentito esclusivamente “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”.
Nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione della gara non è stato oggetto di impugnazione, ancorché pubblicato precedentemente alla proposizione del ricorso qui contestato e, comunque, portato a conoscenza della ricorrente, in tal modo rendendo evidente la disconnessione fra la proposta istanza di accesso e l’esigenza di tutelare le proprie ragioni in giudizio, essendoci stata la piena possibilità in proposito di presentare un primo ricorso avverso l’aggiudicazione, da integrare successivamente con motivi aggiunti all’esito della ostensione della più volte richiesta offerta tecnica.
In assenza di tale attività processuale, non appare credibile la natura defensionale dell’accesso così come presentato in ricorso”.

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