Nel presupposto che l’Accordo costituisca effettivamente un accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e che soddisfi in concreto tutti i requisiti ivi indicati, le suddette somme erogate dal Comune al Consorzio in esecuzione dell’Accordo avente ad oggetto la realizzazione di interventi di potenziamento, ammodernamento e sviluppo dell’Impianto Sportivo, in assenza di alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, non sono qualificabili alla stregua di corrispettivi ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 633/1972 e, dunque, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo. Interpello del 01/09/2026 n. 167 – Agenzia delle Entrate