i segnalano altre due importanti sentenze di merito con le quali viene ribadita la debenza in favore dei Comuni, del canone di concessione previsto per il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale.
Il caso (che ho potuto seguire fin dalle sue battute iniziali) prende spunto dal mancato versamento del canone di concessione annuale da parte della società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale al Comune concedente.
La richiesta di pagamento riguardava diverse annualità e a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo da parte della società concessionaria, s’incardinava il giudizio ordinario davanti al Tribunale civile.
Con la sentenza n. 1829 del 2020, il Tribunale Civile di Verona ha affermato due importanti principi di diritto;
– il giudice di primo grado ha ribadito che l’art 14 comma 7 d.lgs 164 del 2000 che prevede che “il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”, trovi applicazione (contrariamente a quanto sostenuto dalla società concessionaria) non solo nelle gestioni “ a regime” quelle cioè affidate con gara ai sensi del comma 1 art 14 D. lgs 164 del 2000, ma anche alle gestioni “transitorie” ovvero quelle riferite alla gestione del servizio di distribuzione del gas, durante il periodo temporale fino alla celebrazione della gara per il nuovo affidamento.
– La sentenza, chiarisce in modo inequivocabile che la facoltà riconosciuta ai Comuni ai sensi dell’art 46 bis comma 4 del D. L. 159 del 2007 di incrementare il canone fino al 10% sul vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD), non ha natura sostitutiva del canone pattuito contrattualmente, ma, consente alle amministrazioni comunali di “incrementare” il canone di concessione già “dovuto” laddove questo sia inferiore o addirittura assente e limitatamente al periodo di proroga e fino alla celebrazione della gara per l’individuazione del nuovo concessionario/gestore.
La Corte d’Appello di Venezia con sentenza 1673 del 2022, conferma pienamente la ricostruzione del giudice di primo grado e afferma la piena debenza del canone concessorio ribadendo inoltre:
– la piena applicazione dell’art 14 comma 7 d.lgs 164 del 2000 sia alle gestioni a regime ma anche a quelle transitorie, in virtù dell’art 15 comma 6 dello stesso decreto il quale rinvia e richiama l’art 14 nella sua interezza e dunque lo stesso comma 7 che funge da norma di collegamento fra la cessazione della precedente concessione e l’assegnazione di quella nuova;
– Che la legge di stabilità per il 2017, (L.232 del 2016) ha fornito all’art 1 comma 453 interpretazione autentica dell’art 14 comma 7 d.lgs 164 del 2000, specificando che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto, essendo lo stesso obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;
– Che la debenza del canone di concessione del gas naturale ai Comuni a concessione scaduta, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 239 del 2021 con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art 1 comma 453 L.232 del 2016, e in tale arresto, la Corte ha evidenziato come il sinallagma contrattuale tra ente e concessionario debba continuare secondo i contenuti delle originarie concessioni anche alla luce dei plurimi provvedimenti legislativi in materia che hanno differito la celebrazione delle gare da parte degli ATEM ovvero gli ambiti territoriali a cui è affidato il compito di indire le gare uniche per l’individuazione dei nuovi soggetti gestori.
In conclusione quali suggerimenti pratici e operativi è possibile dare agli Amministratori locali e agli uffici comunali competenti, qualora si tratti di Comuni i cui ATEM non abbiano ancora indetto e concluso la gara per il nuovo gestore:
– verificare che il concessionario dalla data di scadenza della concessione originaria, abbia continuato a versare il canone concessorio pattuito;
– verificare se nel corso degli anni sia stata approvata una Delibera di Giunta Comunale con la quale l’Ente abbia deciso di avvalersi dell’art 46 bis D.L. 159 del 2007; in questo caso, ricordarsi di verificare che le somme percepite a tale titolo, non abbiano sostituito il canone dovuto ed esistente, ma lo abbiano incrementato nel caso questo sia inferiore al 10% sul vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD).
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