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Edilizia ed urbanistica – Acquisizione al patrimonio del Comune – Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Creditore ipotecario – Inammissibilità

Il creditore ipotecario non è legittimato ad impugnare l’ordinanza di acquisizione avente ad oggetto beni insistenti sul fondo di proprietà del debitore, atteso che l’azione produrrebbe effetti giuridici nella sfera di un altro soggetto, e che – nel giudizio amministrativo – l’esercizio dell’azione non può essere delegato fuori da una espressa previsione di legge, né surrogato dall’azione sostitutoria di un altro soggetto, ancorché portatore di interessi convergenti o connessi.

Conformi: T.a.r. per la Valle D’Aosta, sez. unica, 12 ottobre 2018, n. 48.

Difformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 27 giugno 2018, n. 791.

 

Tar Napoli sez. II, 29 novembre 2022, n.7453 – Pres. Maddalena – Est. Lariccia

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