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La retribuibilità del lavoro straordinario è subordinata ad una previa e formale autorizzazione
Consiglio di Stato sez. II, n.7323 del 28.10.2019
È orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato che la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro (CdS, sez. IV, n. 3322/2018), non residuando che ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, che deve considerarsi riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario.
La necessità di tale autorizzazione si giustifica in ragione delle funzioni che le sono proprie, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 Cost., deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione (cfr. CdS, sez. IV, n. 1186/2013; id., sez. IV, n. 1749/2012).
Il provvedimento autorizzatorio ha, infatti, lo scopo precipuo di controllare l’esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all’uopo destinate.

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