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Mobilità in compensazione: deve essere garantita la neutralità finanziaria dell’operazone.

La Corte Dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con delioberazione n.128 dell’11 ottobre 2018 si è espressa in merito alla richiesta di un parere da parte di un Ente, in ordine alla possibilità di autorizzare una mobilità in compensazione tra un dipendente di categoria D, posizione economica D2, ed un dipendente di categoria D3, posizione economica D6.

Sul piano normativo, l’art. 30 comma 1 d.lgs 165/2001 richiede, ai fini della mobilità volontaria, che l’operazione avvenga tra “dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente”, Con specifico riferimento alla mobilità cd. compensativa, o per interscambio, che fa seguito alla domanda congiunta di trasferimento di due dipendenti, l’art 7 del DPCM 325/1988, sancisce la necessaria identità di profilo professionale. Il riferimento all’identità del profilo professionale deve essere interpretato, per gli enti locali, alla luce del sistema di classificazione contenuto nell’art 3 del CCNL 31.03.1999, sulla base del quale il personale degli enti locali viene suddiviso in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B,C e D.

Ppresupposto fondamentale per la legittimità dell’operazione in esame è l’osservanza dei limiti di spesa cui gli enti coinvolti sono soggetti, . L’art 1, comma 47, l. 311/2004 precisa, infatti, che “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. L’operazione deve, pertanto, garantire il rispetto dei vincoli di spesa con riferimento a tutti gli enti coinvolti, in quanto solo se la mobilità si traduce in un mero “spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra … non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti.” Dunque, la mobilità in compensazione, al pari della mobilità volontaria, deve garantire la necessaria neutralità ai fini delle assunzioni ai sensi dell’art 1, comma 47, l. 311/2004 e può avvenire solo tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale (da intendersi con riferimento al sistema di classificazione di cui all’art 3 CCNL 31.03.1999).

La neutralità finanziaria dell’operazione di mobilità si può realizzare solo se entrambi “gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione (o, meglio ancora, sono in regola con le prescrizioni del patto)”.

CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE N.128, 11 OTTOBRE 2018

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