31/08/2018 – Commissario di gara incompatibile: necessaria la sostituzione totale di tutta la commissione

Commissario di gara incompatibile: necessaria la sostituzione totale di tutta la commissione

Pubblicato il 30 agosto 2018


Nelle ipotesi in cui la commissione abbia già operato ed uno dei commissari sia dichiarato incompatibile non è sufficiente la semplice sostituzione del solo commissario designato in modo illegittimo essendo al contrario necessaria la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti gli altri commissari.

La sostituzione totale di tutti i commissari garantisce maggiormente il rispetto del principio di trasparenza nello svolgimento delle attività di gara, scongiurando il rischio che l’attività del commissario dichiarato incompatibile possa avere inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4830 del 6 agosto 2018, con la quale è stato evidenziato che ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a compromettere il delicato e cruciale ruolo di garante di imparzialità delle valutazioni affidato alle commissioni di gara, la semplice sostituzione di un componente rispetto al quale sia imputabile la causa di illegittimità dovrebbe ritenersi né ammissibile, né consentita, in particolare nelle ipotesi in cui la commissione abbia già operato.

In tal caso, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a nominare una nuova commissione in modo integrale.

Per contro, gli effetti dell’invalidità derivante dalla nomina di una commissione illegittima, non si estende anche a tutti gli altri atti anteriori, compreso il bando di gara, il disciplinare e tutti gli atti in base ai quali è stata indetta la gara, non inficiandoli in alcun modo.

Pertanto, vengono travolti per illegittimità derivata tutti gli atti successivi della procedura di gara fino all’affidamento del servizio, ma non certo gli atti anteriori, anche in ossequio al principio generale per il quale l’invalidità ha effetti nei confronti degli atti a valle, non certo degli atti a monte.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto