tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Sospensione termini e scadenze di procedimenti/atti amministrativi e nuove deroghe emergenziali al Codice: le ricadute sull’iter degli affidamenti pubblici
di Domenico Irollo – Commercialista/revisore contabile/pubblicista
La sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio” pendenti alla data dell’inizio dell’emergenza Coronavirus (23/2 scorso) o iniziati successivamente a tale data, disposta sub art. 103, comma 1, D.L. “Cura Italia” (n. 18/2020) per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Analogamente, la previsione del comma 2 dello stesso articolo secondo cui “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” si riferisce anche al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), indispensabile per la partecipazione alle stesse procedure ad evidenza pubblica e per “sbloccare” i pagamenti delle Stazioni Appaltanti in favore delle ditte appaltatrici (a mente degli artt. 30, comma 5, e 80, commi 4 e 6, CCP). A chiarirlo, rispettivamente il MIT e l’INPS con i documenti di prassi del 23 e 25 marzo uu.ss. in commento. Nel frattempo, con ordinanza n. 655/2020 della Protezione Civile, sono introdotte nuove deroghe temporanee allo stesso CCP, avuto riguardo, nello specifico, ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara degli Enti locali per l’approvvigionamento di servizi e forniture necessari alla gestione del corrente rischio sanitario.
Nell’ordine, più precisamente, il MIT evidenzia come la riferita sospensione dei termini sia coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione di cui trattasi da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità, come si legge nella relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020, di “evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”. Ne deriva che la “moratoria” si estende a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della cennata lex specialis (es.: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, CCP per il cd. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Giova rimarcare che si tratta di “sospensione” e non di “interruzione”: sul piano pratico ciò significa che per i termini in parola che fossero già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 si apre soltanto una “parentesi” temporale di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020) che non annulla la frazione del medesimo termine già trascorsa, la quale, pertanto, si somma al periodo successivo, che riprende a decorrere non appena ha termine la causa sospensiva.
Naturalmente, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione del ridetto articolo 103, comma 1, per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti. Premesso quanto sopra, il Ministero pone altresì l’accento sul secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 103, laddove si prevede che: “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”. Il Dicastero di Porta Pia sottolinea difatti come la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19, per cui le proprie articolazioni e le principali società a partecipazione statale soggette alla vigilanza del MIT (ANAS, RFI e FS) vengono invitate a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto, non tralasciando l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, adottate in attuazione del D.L. n. 6/2020, e con l’ordinario svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “smart working” prevista per pubbliche amministrazioni fino alla fine dell’emergenza in atto, giusta articolo 87 dello stesso D.L. n. 18/2020.
Giova segnalare poi che, con la medesima logica che ha ispirato le deroghe temporanee al CCP inserite nel D.L. “Cura Italia”, volte a snellire i procedimenti di spesa di taluni stanziamenti per interventi correlati alla gestione della criticità legate all’attuale fase epidemiologica (per un approfondimento in proposito, si rinvia al contributo dello scrivente: Emergenza COVID-19: anticipazioni pagamenti P.A. possibili anche in caso di consegne d’urgenza), la Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con l’ordinanza n. 655, cit., del 25 marzo 2020, all’art. 4, ha stabilito che gli Enti locali, al fine di dare piena e immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione sempre all’emergenza epidemiologica e comunque per affrontare ogni situazione a questa connessa, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara delineati negli articoli 60 (procedure aperte), 61 (procedure ristrette) e 72-74 CCP.
Infine, l’INPS, con messaggio n. 1374 anch’esso del 25 marzo 2020, come anticipato all’inizio, ha chiarito che il DURC di cui all’articolo 4 del D.L. n. 34/2014 rientra nel novero dei “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati” di cui al secondo comma dell’art. 103 del ripetuto D.L. n. 18/2020: ne consegue che i Documenti della specie attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (dies a quo e ad quem inclusi) conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; pertanto nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC (ivi compresi, lo si ribadisce, le procedure afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici) essi rivestono piena validità, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.
Nel messaggio, con l’intento di evitare disparità di trattamento, nell’ottica di una lettura dell’articolo 103, comma 2, in analisi, orientata a garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis del prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare, viene anche puntualizzato che con riferimento alle richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo (data di entrata in vigore del D.L. “Cura Italia”) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno considerarle come effettuate prima del 31 gennaio 2020 e dunque valutare le condizioni (esposizioni debitorie) presupposto del (positivo) rilascio del DURC alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data): questo perché la verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Ciò significa che i primi “Durc On Line” interessati dalla previsione normativa del D.L. n. 18/2020 in esame sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019 (considerato il periodo di validità del “Durc On Line” pari a 120 giorni dalla data della richiesta) per cui, conseguentemente, ai sensi delle richiamate disposizioni e per le sopra indicate ragioni equitative, per le verifiche de quibus vanno considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.
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