31/01/2017 – Posizioni organizzative, l’Aran conferma il limite minimo dell’indennità di risultato

Posizioni organizzative, l’Aran conferma il limite minimo dell’indennità di risultato

di Arturo Bianco

 

La contrattazione integrativa può introdurre forme di correlazione tra la misura della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e i compensi previsti da disposizioni di legge, quali ad esempio gli incentivi per le funzioni tecniche oppure il recupero di evasione Ici. Questa correlazione può essere inoltre prevista anche tra gli incentivi e la indennità di produttività. Ma, chiarisce l’Aran, la indennità di risultato delle posizioni organizzative non può in questi casi né essere azzerata né scendere al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione nazionale.

I vincoli alla discrezionalità

La scelta è da ritenere pienamente legittima anche se non c’è una specifica previsione nella contrattazione nazionale del personale del comparto, mentre l’opzione è prevista in modo espresso dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti. Si può dare corso a un’interpretazione analogica di questa previsione e, in ogni caso, non vi sono divieti.

Nel disporre questa scelta la contrattazione integrativa e la connessa regolamentazione devono tenere presente che non si può né azzerare la indennità di risultato né farla scendere al di sotto della soglia minima fissata dal contratto nazionale del 31 marzo 1999, cioè a meno del 10% della indennità di posizione. La soglia è invalicabile in quanto fissata direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro e in quanto in questa materia non viene lasciato alcuno spazio alla contrattazione integrativa. Per cui, sulla base delle previsioni del decreto legislativo 165/2001, le disposizioni dei contratti decentrati in contrasto con le previsioni del contratto nazionale sono da ritenere nulle e non applicabili.

Indennità di risultato senza limiti minimi

Occorre aggiungere che nella stessa direzione si è espresso nei mesi scorsi anche il tribunale del lavoro di Lecce, con la sentenza 9486/2016 (su cui si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 novembre 2016), che ha considerato non applicabile la clausola con cui un contratto decentrato aveva previsto che, al superamento di una cifra prefissata di incentivi per le funzioni tecniche, si azzerasse la indennità di risultato delle posizioni organizzative. Si deve ricordare, con riferimento agli incentivi che possono essere percepiti dai dirigenti (non più quello per le funzioni tecniche, ma ancora quelli per l’Ici e per gli avvocati), la scelta di diminuire la misura dell’indennità di risultato è da ritenere non vincolata a una soglia minima in quanto non ne è prevista alcuna nella contrattazione nazionale. 

Dal parere si ricava che per le stesse ragioni, anche l’azzeramento di questo compenso nel caso di percezione di incentivi previsti da norme di legge in misura ancora più rilevante, deve ritenersi come una scelta illegittima. Principio che, a parere di chi scrive, si può anche estendere alla produttività, in quanto priverebbe completamente i dipendenti di un’opportunità prevista dalla contrattazione nazionale.

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QUESTO IL PARERE ARAN

“In applicazione del principio della correlazione tra compensi incentivanti di qualsiasi natura e retribuzione di risultato dei lavoratori titolari di posizione organizzativa, in sede di regolamentazione della materia, è possibile prevedere la progressiva riduzione della seconda in relazione al crescere dell’importo dei primi, fino al completo azzeramento della stessa laddove i suddetti compensi superino determinate soglie?

Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che l’applicazione del principio della correlazione tra retribuzione di risultato del titolare di posizione organizzativa e gli altri incentivi che, legittimamente, possono essere allo stesso corrisposti, non possa determinare, come conseguenza, pure in presenza di una valutazione positiva dei risultati conseguiti nell’anno di riferimento, la non erogazione o l’erogazione di un ammontare della prima in misura inferiore al minimo del 10% della retribuzione di posizione attribuita, ai sensi dell’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999. Infatti, diversamente ritenendo, si ammetterebbe la possibilità di una eventuale deroga alla richiamata disciplina dell’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, anche in mancanza di una specifica clausola negoziale che, direttamente o indirettamente, la legittimi.”

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